Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 550 del 29/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 8 gennaio 1988 n. 5)
Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1988. 2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico. Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze interpretative, di migliorarne la formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie e di prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario, possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e correzioni di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; possono altresi' essere apportate sia alle norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari. 3. All'articolo 1, secondo commma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, le parole: "al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al terzo comma". 4. La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari. 5. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino all'anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresi' emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici, nonche' le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali. 7. Il Ministro delle finanze provvedera', almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle gia' impartite non compatibili con le predette disposizioni. 8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5 dell'articolo unico della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 777, il quarto comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed ogni altra disposizione non compatibile con quelle recate dalla presente legge. 9. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza". 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 777/1985 prorogava di un ulteriore anno il termine, stabilito al 31 dicembre 1985, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68 (Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni). - Il testo dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e' il seguente: "Art. 17. - Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'art. 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1 gennaio 1972. Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'art. 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i princi'pi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge. Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 11, il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare, a partire dal 1 gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonche' per le forniture e somministrazioni di beni e servizi. In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settorre privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennita'. Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sara' prevista la concessione di una indennita' temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sara' adibito a piu' complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa. Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potra' essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni. Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto. Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si fara' fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale. Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio". - Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 68/1984, quale risulta dalla modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente: "Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la commissione di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore". - L'art. 1 del R.D. n. 1054/1924, richiamato dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo unico della legge n. 777/1985, al n. 3) cosi' recita: "Art. 1. - Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto: (Omissis); 3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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