Legge Ordinaria n. 61 del 03/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 5 marzo 1987 n. 53)
Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  agli  articoli  4,  6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della
                   legge 6 dicembre 1971, n. 1084

  1.  In  attesa  del  riordino  generale  dei  fondi  di  previdenza
integrativi,  alla  legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le
modifiche di cui ai seguenti commi.
  2. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Nei  limiti  e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo
scopo  di  integrare,  in favore degli iscritti e dei loro superstiti
aventi    diritto,   il   trattamento   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".
  3. Il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Presso  la  gestione del fondo e' costituita una speciale riserva,
il  cui  ammontare,  alla  fine  di  ciascun  anno,  deve essere pari
all'importo  di una annualita' delle pensioni integrative in corso di
pagamento a tale epoca".
  4. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Agli  effetti  della  presente legge, sono aziende private del gas
quelle  che,  per  atto  di  concessione  amministrativa, producono e
distribuiscono  o  soltanto  distribuiscono gas alla cittadinanza per
usi  civili,  nonche'  quelle  gia'  tenute  ad  iscrivere il proprio
personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle
aziende  private  del  gas,  soppresso  dall'articolo 2 della legge 1
luglio 1955, n. 638".
  5. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "Per  il  finanziamento  delle pensioni integrative, nonche' per le
relative  spese  di amministrazione, e' dovuto al fondo un contributo
pari  al  5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi
sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e
sulla tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti".
  6. Il terzo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "La  misura  del  contributo  previsto dal primo comma del presente
articolo  puo'  essere  variata con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione
al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione".
  7. Il secondo comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo' ottenere,
tuttavia,  di  versare,  a  proprio  carico,  sia  per il trattamento
integrativo   di   pensione,   sia   per   l'assicurazione   generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti, i
contributi  calcolati  sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se
non fosse stato assente dal servizio".
  8. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "Per   i  periodi  di  assenza  dal  servizio  senza  retribuzione,
riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti
collettivi  di  categoria,  le  aziende sono tenute al versamento dei
contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal
fondo,    sia   per   l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  commisurati  alla
retribuzione  che  sarebbe  spettata  all'iscritto se non fosse stato
assente  dal  servizio,  fermo  restando il diritto di rivalsa di cui
all'articolo  11,  salvo  che i suddetti periodi non siano coperti da
contribuzione  figurativa  nella predetta assicurazione generale, nel
qual  caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento
integrativo".
  9. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  "Per  i  periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a
norma  dei  contratti  collettivi  di  categoria,  che si verifichino
nell'ultimo  anno  di  iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al
versamento  dei  contributi,  sia  per  il trattamento integrativo di
pensione,   sia   per   l'assicurazione   generale  obbligatoria  per
l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i  superstiti,  calcolati  sulla
retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo
restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11".
  10. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
  "Gli  iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di
aziende  private  del  gas hanno diritto alla pensione complessiva di
cui alla presente legge quando:
    1)  abbiano  compiuto  il sessantesimo anno di eta' e possano far
valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
    2)  siano  riconosciuti  invalidi  secondo  le  norme  in  vigore
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni
di  contribuzione  o,  dopo  qualunque  periodo, se l'invalidita' sia
dovuta   ad   infortunio  sul  lavoro  o  a  malattia  professionale,
sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla
cessazione dal servizio;
    3)  non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino
dal  servizio  ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo
le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria".
  11. Il secondo comma dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
  "Resta  salvo  il  diritto  dell'iscritto, che non ha conseguito il
diritto   alla   pensione   complessiva   del  fondo,  alla  pensione
dell'assicurazione  generale obbligatoria secondo le disposizioni che
la disciplinano".
  12. L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
  "Agli  importi  delle  pensioni  dovute  dal fondo si applicano gli
aumenti  di  perequazione  automatica  disposti  secondo  le norme in
vigore  per  le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti".
  13.  Restano  acquisite  e  sono  valide  a  tutti  gli  effetti le
contribuzioni  versate al fondo anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici
e  distributrici  o  soltanto  distributrici, per atto di concessione
amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La  legge n. 1084/1971 reca: "Norme sul riordinamento del
          Fondo  di  previdenza  per  il  personale  dipendente dalle
          aziende  private del gas". Il testo degli articoli 6, 9, 12
          e  23,  come  modificati  dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art.  6  (Ordinamento  del  Fondo). - Il Fondo istituito
          dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al
          sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
            Presso  la  gestione del fondo e' costituita una speciale
          riserva,  il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve
          essere  pari  all'importo  di una annualita' delle pensioni
          integrative in corso di pagamento a tale epoca".
            "Art.  9  (Finanziamento  del  Fondo e determinazione del
          contributo).
            -   Per  il  finanziamento  delle  pensioni  integrative,
          nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto
          al  fondo  un  contributo  pari  al 5,60 per cento a totale
          carico  delle  aziende,  da  calcolarsi  sulla retribuzione
          globale  mensile  di  cui al successivo articolo 10 e sulla
          tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti.
            Il  contributo  di  cui  al  comma  precedente  e' dovuto
          altresi'   sull'indennita'  corrisposta  agli  iscritti  in
          sostituzione   del   periodo  di  preavviso,  previsto  dai
          contratti  collettivi  di  categoria,  in caso di morte, e'
          soggetta  a  contributo  soltanto  la  quota  di indennita'
          sostitutiva   del   preavviso   corrispondente  al  periodo
          compreso    tra   l'effettiva   cessazione   dal   servizio
          dell'iscritto e la data del decesso.
            La  misura  del  contributo  previsto dal primo comma del
          presente  articolo  puo'  essere  variata  con  decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato
          amministratore  del  fondo,  in relazione al fabbisogno del
          fondo stesso e alle risultanze di gestione.
            Il  Fondo  e'  arche  alimentato  dagli  interessi  sulle
          disponibilita'   di   esso,  da  donazioni,  lasciti  e  da
          qualsiasi  altro  provento  spettante per qualsiasi titolo,
          comprese le multe e le ammende".
            "Art.  12  (Assenze  dal  servizio  contrattualmente  non
          riconosciute  utili).  -  L'iscrizione  al fondo e' sospesa
          durante   i   periodi   di   assenza   dal  servizio  senza
          retribuzione,   non   riconosciuti   utili   agli   effetti
          dell'anzianita'   a   norma  dei  contratti  collettivi  di
          categoria.
            Per  i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo'
          ottenere, tuttavia, di versare a proprio carico, sia per il
          trattamento    integrativo    di    pensione,    sia    per
          l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
          vecchiaia  e  i  superstiti,  i  contributi calcolati sulla
          retribuzione  che  gli  sarebbe spettata se non fosse stato
          assente dal servizio.
            L'iscritto  che  si  avvalga  della facolta' prevista dal
          presente  articolo,  deve proporre domanda al Fondo entro 6
          mesi dalla ripresa del servizio.
            Esso  puo'  essere  ammesso  al  pagamento dei contributi
          dovuti   in   unica   soluzione   ovvero   in  rate  uguali
          trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per
          cento annuo, in modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5
          anni.
            Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che
          sia  ultimato  il  pagamento dell'ultima rata, si considera
          utile   solo   il   periodo   corrispondente   alla   somma
          effettivamente  versata,  salva la facolta' dell'iscritto o
          dei   suoi   aventi  diritto  di  corrispondere,  in  unica
          soluzione, le rate non scadute".
            "Art.   23   (Liquidazione  delle  prestazioni  a  carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria).  -  Il diritto
          alla  pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti e' riconosciuto
          al  verificarsi  delle  condizioni e nella misura stabilita
          dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.
            Resta   salvo   il  diritto  dell'iscritto,  che  non  ha
          conseguito  il diritto alla pensione complessiva del fondo,
          alla   pensione  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
          secondo le disposizioni che la disciplinano".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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