Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 67 del 25/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 9 marzo 1987 n. 56 suppl. ord.)
Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416) 1. Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma". 2. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite;ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite". 3. Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, e' sostituito dal seguente: "I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici". 4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e' sostituito dal seguente: "Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1".
NOTE Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3: Il testo dell'art. 1 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), gia' modificato dagli articoli 1 delle leggi 30 aprile 1983, n. 137 e 10 gennaio 1985, n. 1, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche nonche' alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle societa' cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attivita' editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione. Agli effetti della presente legge le societa' in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche. Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni. Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa. Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che: a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo; b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci; c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma. E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani. Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11: a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive; b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula; c) qualora l'impresa sia costituita informa societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa; d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite. I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici. In tal caso i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti d'intestazione stessa viene effettuata. Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettono alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche' quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita' dell'ente o della societa'. A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione". Nota all'art. 1, comma 4: Il testo dell'art. 9 della legge n. 416/1981, gia' modificato dall'art. 5 della legge n. 137/1983, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9 (Funzioni del Garante). - Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve, tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettera a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve, dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'art. 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo. Il Garante da' inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'art. 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'art 1, commi sesto, lettere a) e b) settimo, nono e decimo, e all'art. 2, commi primo, quinto e sesto: Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributario di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici. Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1. il Garante esercito altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti pasti in essere in violazione di divieti disposti dalla presente legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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