Legge Ordinaria n. 69 del 03/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 10 marzo 1987 n. 57)
Disposizioni per la difesa della Marina mercantile italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  marina mercantile, di concerto con il Ministro
degli  affari esteri, con il Ministro delle finanze e con il Ministro
del  commercio  con l'estero, su proposta della commissione di cui al
successivo articolo 2 - nel rispetto degli impegni internazionalmente
assunti  dal  nostro  Paese  e in particolare di quelli derivanti dal
trattato   istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  e  dalla
partecipazione  dell'Italia  alla Organizzazione di cooperazione e di
sviluppo  economico  (OCSE)  -  ha  facolta'  di adottare le seguenti
misure:
    a)  limitare  o  vietare la partecipazione al trasporto marittimo
originato  dal  sistema  economico nazionale in entrata ed uscita dai
porti  italiani  alle  compagnie  di  navigazione  di  quei Paesi che
limitano   la   liberta'   di   concorrenza  nei  traffici  marittimi
internazionali  con misure quali riserve di traffico, concorrenza non
commerciale,   regolamentazioni  portuali  e  fiscali  preferenziali,
regimi  di  controllo  o  doganali ed altre misure comunque idonee ad
influire  sulla scelta della bandiera e a determinare, direttamente o
indirettamente  in  tutto o in parte, una ripartizione o un controllo
unilaterale  dei  trasporti marittimi. Analoghi provvedimenti possono
essere adottati nei confronti delle compagnie di navigazione che, pur
non  appartenendo ai predetti Paesi, effettuano tuttavia il trasporto
in virtu' delle misure da questi adottate;
    b)  limitare  la  partecipazione al trasporto marittimo originato
dal  sistema  economico  nazionale  in  entrata  ed  uscita dai porti
italiani  alle compagnie di navigazione straniere che pongono in atto
misure  idonee  ad  assicurarsi  quote  di  traffico  italiano,  o di
determinati  tipi  di  traffico,  da ritenere pregiudizievoli per gli
interessi nazionali;
    c)  limitare  la  partecipazione al trasporto marittimo originato
dal  sistema  economico  nazionale  in  entrata  ed  uscita dai porti
italiani  alle  compagnie  di navigazione appartenenti ai Paesi con i
quali,  per  qualsiasi  ragione, esiste consistente squilibrio tra la
partecipazione   della   Marina   mercantile  italiana  al  trasporto
marittimo  originato  dal  sistema  economico nazionale in entrata ed
uscita  dai  porti di quel Paese e la partecipazione di quella marina
al traffico italiano.
  Le  misure  di cui al precedente prime comma, agli stessi effetti e
con  la medesima procedura ivi indicata, possono inoltre essere prese
qualora:
    a)  la  loro adozione sia prevista da determinazioni di organismi
internazionali di cui l'Italia sia parte;
    b)  le  stesse siano contemplate da accordi internazionali di cui
l'Italia sia parte.
 

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