Legge Ordinaria n. 70 del 03/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 10 marzo 1987 n. 57)
Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
non si applica ai tabacchi lavorati.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          NOTE

          Nota al titolo e all'art. 1, comma 1;
            Il   comma   1   dell'art.  17  della  legge  n.  41/1986
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 1986), prevede
          che  "Il  Comitato  interministeriale  prezzi  (CIP),  o la
          giunta  in  caso  di urgenza, al fine del contenimento, nel
          complesso,  della  media  ponderata  degli incrementi delle
          tariffe  e  dei  prezzi  amministrati  dei  beni e servizi,
          inclusi   nell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per
          l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di
          inflazione   indicato  per  ciascun  anno  nella  relazione
          previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato
          in  sede  di  approvazione  della  reazione  previsionale e
          programmatica  per  l'anno successivo, esprime, nell'ambito
          dei  poteri  di coordinamento di cui al decreto legislativo
          luogotenenziale  19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo
          vincolante  sulle  proposte di incremento da deliberarsi da
          parte  di altri organi delle amministrazioni centrali dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, ed emana apposite
          direttive  alle  amministrazioni  regionali,  provinciali e
          comunali  ed  ai  comitati  provinciali  dei  prezzi  per i
          provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro
          competenza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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