Legge Ordinaria n. 75 del 06/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 11 marzo 1987 n. 58)
Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici urbani, interni, supplementari ed accessori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. L'articolo 285 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'
abrogato e sostituito dal seguente:
  "Gli  abbonati  hanno  facolta',  nei  limiti  e  con  le modalita'
stabilite  nel  regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi
dell'esercente  o  di  ditte  autorizzate per la fornitura e messa in
opera    delle   apparecchiature   terminali,   non   facenti   parte
dell'impianto  principale,  abilitate  totalmente  o  parzialmente  a
comunicare  con la rete telefonica pubblica, nonche' delle condutture
ed   accessori   relativi,   salvo   il  collaudo  e  l'allacciamento
all'impianto principale da parte dell'esercente.
  La  manutenzione degli impianti suddetti deve essere assicurata dal
titolare  dell'abbonamento che dovra' provvedervi tramite l'esercente
o  a  mezzo  delle  ditte  di cui al precedente comma, in possesso di
autorizzazione  di  grado  adeguato alla potenzialita' e complessita'
dell'impianto da affidare in manutenzione.
  Le  amministrazioni statali possono provvedere, anche con personale
specializzato   alle  proprie  dipendenze,  alla  manutenzione  delle
apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale,
restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento
all'impianto principale".
  2.  Per  gli impianti esistenti, gia' collegati alla rete pubblica,
la  nuova  disciplina  concernente la manutenzione degli stessi sara'
attuata  a  partire  dal  diciottesimo  mese dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  fatta  eccezione per gli impianti di
proprieta'  dell'esercente  la  cui  manutenzione  continuera' a cura
dello stesso fino alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, e
comunque  non  oltre  due  anni dall'entrata in vigore della presente
legge.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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