Legge Ordinaria n. 78 del 06/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 13 marzo 1987 n. 60)
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al
regio   decreto-legge   12   marzo   1936,   n.   375,  e  successive
modificazioni,  sono  ammesse  ai benefici previsti dall'articolo 16,
primo  comma,  e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
modificato  dall'articolo  3  della  legge  27 luglio 1978, n. 393, e
dall'articolo   25   del   decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a
condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente
con raccolta di fondi sull'estero.
  2.  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del   commercio  con  l'estero  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sono  stabilite  le  condizioni,  le modalita' e i
limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota al titolo:
            Per  il testo del primo comma dell'art. 16 e dell'art. 24
          della  legge  n. 227/1977, nel testo vigente, si veda nelle
          note all'art. 1.


          Note all'art. 1:
            -  Il  R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del
          risparmio  e per la disciplina della funzione creditizia) e
          le  successive  modificazioni  costituiscono  la cosiddetta
          "Legge bancaria".
            -  Si  riporta  qui  di  seguito il testo del primo comma
          dell'art.    16   della   legge   n.   227/1977,   recante:
          "Disposizioni  sull'assicurazione  e  sul finanziamento dei
          crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci e servizi,
          all'esecuzione    di   lavori   all'estero   nonche'   alla
          cooperazione    economica    e    finanziaria    in   campo
          internazionale",  con l'avvertenza che il termine "sezione"
          in   esso  contenuto,  designa  la  Sezione  speciale,  per
          l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), la cui
          istituzione  e'  stata  prevista  dall'art.  2 della citata
          legge.  Si  riporta,  altresi', il testo dell'art. 14 della
          stessa  legge,  limitatamente  alla parte che interessa, in
          quanto richiamata da detto art. 16:
            "In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli
          3,  14  e  15,  lettera  g)  la  sezione  e'  autorizzata a
          concedere  la  garanzia  relativamente  ai rischi di cui ai
          numeri  1),  2), 4) e 9) dell'art. 14, in ordine ai crediti
          concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri
          Paesi  esteri,  purche'  detti  crediti  siano destinati al
          pagamento  di  esportazioni italiane o di attivita' ad esse
          collegate,  di  esecuzione  di  studi,  di  progettazioni e
          lavori,  di  prestazione  di servizi all'estero da parte di
          imprese nazionali".
            "Art.  14. - Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad
          assumere  a  norma  dell'articolo  3  riguardano i seguenti
          rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:
              1) mancata riscossione derivante da:
                a)  guerra,  anche  se  non  dichiarata, rivoluzione,
          sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese
          diverso dall'Italia;
                b)  evento  catastrofico,  quale terremoto, maremoto,
          eruzione  vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi
          in un Paese diverso dall'Italia;
                c)  moratoria  di  pagamento  disposta  dallo Stato o
          dagli  Stati  per  il cui tramite deve essere effettuato il
          pagamento;
                d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;
                e)  atto  o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri
          che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto.
              2)   mancata  riscossione  per  qualsiasi  ragione  non
          imputabile  all'operatore nazionale, quando committente sia
          uno  Stato,  un  ente pubblico estero, ovvero un privato il
          cui  pagamento  sia  garantito  da  uno  Stato o da un ente
          pubblico estero a cio' autorizzato;
              (Omissis).
              4)  difficolta'  di  trasferimenti valutari dall'estero
          che   comportino   ritardo   nella   riscossione  da  parte
          dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a
          quanto previsto contrattualmente;
              (Omissis).
              9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto
          o di fatto del debitore privato estero".
            -  E'  da premettere che la legge di conversione del D.L.
          n.  251/1981,  concernente:  "Provvedimenti per il sostegno
          delle  esportazioni  italiane",  non ha apportato modifiche
          all'art.  25  del  predetto decreto, il quale ha modificato
          l'art.  24 della legge n. 227/1977, citata nella precedente
          nota,  come sostituito dall'art. 3 della legge n. 393/1978.
          Pertanto  il  testo vigente di detto art. 24 risulta essere
          del seguente tenore:
            "Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'articolo
          2  della  legge  30  aprile  1962,  n.  265,  e  successive
          modificazioni,     il    Mediocredito    centrale    potra'
          corrispondere   agli   operatori  nazionali  che  ottengano
          finanziamenti  all'estero  a fronte di singoli contratti di
          fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi
          e  lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara'
          fissata  dal  Ministro  del  tesoro,  secondo  le modalita'
          previste  al  quarto  comma dell'articolo 18 della presente
          legge.
            Con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente
          comma    il    Mediocredito    centrale   potra'   altresi'
          corrispondere:
              a)  un contributo agli interessi agli acquirenti esteri
          di  beni  e servizi nazionali nonche' ai committenti esteri
          di  studi,  progettazioni  e lavori da eseguirsi da imprese
          nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi
          del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;
              b)   un  contributo  agli  interessi  in  favore  degli
          istituti  e  delle  aziende  di  credito  di  cui  al regio
          decreto-legge   12   marzo   1936,  n.  375,  e  successive
          modificazioni,  limitatamente  ai  crediti  nascenti  dalle
          operazioni  previste  alle  lettere  a),  b),  c)  e n) del
          precedente  articolo  15,  che detti istituti ed aziende di
          credito   siano   autorizzati   ad  effettuare  per  durate
          superiori a diciotto mesi;
              c) un contributo agli interessi in favore di istituti e
          banche  esteri  che  finanzino direttamente esportazioni di
          beni  e  servizi  prodotti  da  imprese  nazionali, nonche'
          l'esecuzione  di  studi,  progettazioni  e  lavori  da esse
          effettuati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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