Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 78 del 06/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 13 marzo 1987 n. 60)
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione.
Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalita' e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE Nota al titolo: Per il testo del primo comma dell'art. 16 e dell'art. 24 della legge n. 227/1977, nel testo vigente, si veda nelle note all'art. 1. Note all'art. 1: - Il R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e le successive modificazioni costituiscono la cosiddetta "Legge bancaria". - Si riporta qui di seguito il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 227/1977, recante: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale", con l'avvertenza che il termine "sezione" in esso contenuto, designa la Sezione speciale, per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), la cui istituzione e' stata prevista dall'art. 2 della citata legge. Si riporta, altresi', il testo dell'art. 14 della stessa legge, limitatamente alla parte che interessa, in quanto richiamata da detto art. 16: "In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g) la sezione e' autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'art. 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purche' detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attivita' ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali". "Art. 14. - Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali: 1) mancata riscossione derivante da: a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia; b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia; c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto. 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato; (Omissis). 4) difficolta' di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente; (Omissis). 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero". - E' da premettere che la legge di conversione del D.L. n. 251/1981, concernente: "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", non ha apportato modifiche all'art. 25 del predetto decreto, il quale ha modificato l'art. 24 della legge n. 227/1977, citata nella precedente nota, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 393/1978. Pertanto il testo vigente di detto art. 24 risulta essere del seguente tenore: "Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potra' corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara' fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge. Con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potra' altresi' corrispondere: a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonche' ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge; b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi; c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonche' l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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