Legge Ordinaria n. 80 del 17/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 14 marzo 1987 n. 61)
Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'accelerazione  dei  propri  programmi di costruzione, le
amministrazioni  statali,  le  regioni, le aziende autonome, gli enti
locali  e  gli  enti  pubblici  non  economici hanno facolta', per un
periodo  non  superiore  a  tre  anni  dall'entrata  in  vigore della
presente  legge,  di  affidare  in  concessione unitariamente, con la
procedura  stabilita  dal  successivo  articolo  3,  la redazione dei
progetti,  le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle
aree  e  degli  immobili,  l'esecuzione  delle  opere nonche' la loro
eventuale  manutenzione  ad  imprese  di costruzione, loro consorzi e
raggruppamenti temporanei.
  2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale
e' applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore
a venti miliardi, deve essere motivato.
  3.  Restano  ferme  le  disposizioni previste dalla legge 24 giugno
1929,  n.  1137,  nonche'  quelle  delle altre leggi che disciplinano
affidamenti in concessione.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 3:
            La   legge   n.   1137/1929   reca:  "Disposizioni  sulla
          concessione di opere pubbliche".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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