Legge Ordinaria n. 84 del 16/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 17 marzo 1987 n. 63)
Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Indennita' straordinaria

  1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di
aziende   operanti   nel  settore  della  lavorazione  del  pomodoro,
attivita'  lavorativa  a  carattere  stagionale con contratto a tempo
determinato,  stipulato  ai  sensi  dell'articolo  1,  secondo comma,
lettera  a),  della  legge  18 aprile 1962, n. 230, per almeno trenta
giornate  nell'anno  1985,  e'  corrisposta  in  via  straordinaria e
limitatamente all'anno 1986 un'indennita' pari a lire 30.000 per ogni
giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di
occupazione.
  2.   Nei   confronti  dei  lavoratori  beneficiari  dell'indennita'
prevista  dal  precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  4,  primo  comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e
all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una
retribuzione pari all'ammontare dell'indennita' corrisposta.
  3.  L'indennita' di cui al precedente comma 1 non e' cumulabile con
i  trattamenti  pensionistici  diretti  a  carico  dell'assicurazione
generale  obbligatoria  e  delle  forme  sostitutive,  esonerative ed
esclusive  della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno
di invalidita' per i titolari di eta' inferiore a quella prevista per
il pensionamento di vecchiaia.
  4.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e' erogata dalla
gestione  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la disoccupazione
involontaria,  amministrata  dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, in seno alla quale e' istituita apposita evidenza contabile.
  5.  Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di
cui  al  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30  maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le
maggiorazioni  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 29 gennaio
1983,  n.  17,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79, e successive modificazioni.
  6.  L'indennita' di cui al presente articolo non compete qualora il
lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro.
  7.  Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.
  8.  Le  giornate  indennizzate  ai sensi del presente articolo sono
considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di
cui  all'articolo  8-bis  del  decreto-legge  29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            La  lettera  a) del secondo comma dell'art. 1 della legge
          n.  230/1962  (Disciplina  del  contratto di lavoro a tempo
          determinato) prevede che sia consentita l'apposizione di un
          termine alla durata del contratto quando cio' sia richiesto
          dalla  speciale  natura dell'attivita' lavorativa derivante
          dal carattere stagionale della medesima.

          Note all'art. 1, comma 2:
            -  Il  primo  comma  dell'art.  4 della legge n. 164/1975
          (Provvedimenti  per  la  garanzia del salario) prevede che:
          "Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di
          integrazione   salariale   sono   equiparati  a  quelli  di
          effettiva prestazione lavorativa".
            -   Il   testo   dell'art.  8  della  legge  n.  155/1981
          (Adeguamento  delle  strutture  e  delle  procedure  per la
          liquidazione  urgente delle pensioni e per i trattamenti di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica) e' il seguente:
            "Art.  8  (Contributi  figurativi). - Ai fini del calcolo
          della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
          disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
          nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
          trattamenti di integrazione salariale.
            Nei   casi   in   cui   nell'anno  solare  non  risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
          alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
          inizio l'assicurazione.
            Qualora  in  corrispondenza  degli eventi di cui al primo
          comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
          dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
          ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
          riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
          ai sensi dei precedenti commi.
            I   periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e'  ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
          determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
            Le  somme  occorrenti  alla copertura della contribuzione
          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
          riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
          salariale  sono  versate, a carico della Cassa integrazione
          guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
            Il  datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari
          per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti
          commi  secondo  criteri e modalita' stabiliti dal consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale.
            Per   gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini  della
          determinazione  dei requisiti contributivi per il diritto a
          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
          28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
          periodi riconosciuti figurativamente.
            In  deroga a quanto previsto dal primo comma del presente
          articolo  ai  lavoratori  collocati in aspettativa ai sensi
          dell'art.  31  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini  del  calcolo  della  pensione  sono  commisurate alla
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
          qualifica.  Per  i  lavoratori  collocati in aspettativa da
          partiti  politici  o  da  organizzazioni sindacali, che non
          abbiano  regolato  mediante  specifiche normative interne o
          contrattuali  il  trattamento  economico  del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
            Restano  ferme  in  materia  le  disposizioni dell'art. 1
          della  legge 15 febbraio 1974, n. 36 e della legge 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
            Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  per  il  trasferimento  dei contributi figurativi ad
          altri  enti  previdenziali  per  richieste  presentate  dai
          lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge".

          Note all'art. 1, comma 5:
            -  Il  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  n.  797/1955
          riguarda le norme concernenti gli assegni familiari.
            -  Si  trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. n. 17/1983
          (Misure  per  il  contenimento  del  costo del lavoro e per
          favorire l'occupazione):
            "Art.  5  (Maggiorazione  degli  assegni  familiari). - I
          soggetti  che per legge corrispondono gli assegni familiari
          provvedono   immediatamente   ad   avviare  gli  occorrenti
          adempimenti  al  fine  di assicurare la puntuale erogazione
          della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma
          successivo.
            A  decorrere  dal  periodo  di  paga in corso al 1 luglio
          1983,  ai  lavoratori  dipendenti  e'  corrisposta  con  le
          modalita'  previste  dal  testo  unico  delle  norme  sugli
          assegni  familiari  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  una  maggiorazione  degli
          assegni  familiari esclusivamente per i figli ed equiparati
          ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  26  aprile  1957,  n.  818,  a  carico  di eta'
          inferiore  ai  18  anni  compiuti,  in  misura  modulata in
          relazione  al  reddito  familiare ed al numero degli stessi
          figli  ed  equiparati minori secondo la tabella allegata al
          presente decreto.
            La   maggiorazione   di   cui   al  comma  precedente  e'
          corrisposta   anche   ai  lavoratori  che  fruiscono  delle
          prestazioni  economiche  previdenziali  derivanti da lavoro
          dipendente  e  ai  lavoratori  assistiti dall'assicurazione
          contro  la  tubercolosi  che  fruiscono delle maggiorazioni
          previste per carichi familiari.
            La stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle
          pensioni   dell'assicurazione   generale  obbligatoria  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  del Fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti,  nonche'  ai  titolari di
          pensioni  erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza
          sostitutive   o   integrative  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti o che ne comportino
          l'esclusione o l'esonero.
            Con  effetto  dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle
          condizioni  e  delle misure previste dal precedente secondo
          comma, la maggiorazione e' corrisposta al personale statale
          in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza  nonche' ai
          dipendenti  e  pensionati  degli  enti  pubblici, anche non
          territoriali,  aventi  titolo  alle  quote  di  aggiunta di
          famiglia  secondo  la  stessa  disciplina  prevista  per il
          personale statale.
            La  maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre
          a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche".

          Nota all'art. 1, comma 8:
            Il  testo  dell'art.  8-bis  del  D.L. n. 17/1983 (per il
          titolo  si  veda  nelle note all'art. 1, comma 5), aggiunto
          dalla legge di conversione, e' il seguente:
            "Art. 8-bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali). -
          I  lavoratori  che  abbiano prestato attivita' lavorativa a
          carattere  stagionale  con  contratto  a tempo determinato,
          stipulato  ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a),
          della   legge   18   aprile  1962,  n.  230,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, hanno diritto di precedenza
          nell'assunzione  con la medesima qualifica presso la stessa
          azienda,  a  condizione  che  manifestino  la  volonta'  di
          esercitare  tale  diritto  entro  tre  mesi  dalla  data di
          cessazione del rapporto di lavoro.
            La condizione di cui al comma precedente si applica anche
          a  lavoratori  assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre
          1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  3  febbraio  1978,  n.  18 e della legge 26 novembre
          1979,  n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono
          estese a tutti i settori economici".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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