Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 84 del 16/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 17 marzo 1987 n. 63)
Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale.
Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indennita' straordinaria 1. A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, per almeno trenta giornate nell'anno 1985, e' corrisposta in via straordinaria e limitatamente all'anno 1986 un'indennita' pari a lire 30.000 per ogni giornata di carenza rispetto al predetto numero di trenta giornate di occupazione. 2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennita' prevista dal precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sulla base di una retribuzione pari all'ammontare dell'indennita' corrisposta. 3. L'indennita' di cui al precedente comma 1 non e' cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell'assegno di invalidita' per i titolari di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia. 4. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita apposita evidenza contabile. 5. Per le giornate indennizzate competono gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e le maggiorazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni. 6. L'indennita' di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l'avviamento al lavoro. 7. Le attestazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento. 8. Le giornate indennizzate ai sensi del presente articolo sono considerate utili ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: La lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) prevede che sia consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando cio' sia richiesto dalla speciale natura dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima. Note all'art. 1, comma 2: - Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) prevede che: "Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) e' il seguente: "Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale. Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione. Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente. In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge". Note all'art. 1, comma 5: - Il testo unico approvato con D.P.R. n. 797/1955 riguarda le norme concernenti gli assegni familiari. - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione): "Art. 5 (Maggiorazione degli assegni familiari). - I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1983, ai lavoratori dipendenti e' corrisposta con le modalita' previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto. La maggiorazione di cui al comma precedente e' corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscono delle maggiorazioni previste per carichi familiari. La stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche' ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Con effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione e' corrisposta al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Nota all'art. 1, comma 8: Il testo dell'art. 8-bis del D.L. n. 17/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1, comma 5), aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 8-bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali). - I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18 e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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