Legge Ordinaria n. 89 del 06/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 18 marzo 1987 n. 64)
Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Alla  documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto
d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'.
  2.  Il  Ministro  della  sanita' fissa, entro un anno dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri
tecnici  generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi
per  ottenere  il  certificato medico di idoneita' per il porto delle
armi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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