Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 108 del 08/04/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1988 n. 83)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione e' sospesa fino al 31 dicembre 1988 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1- bis. - 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili di proprieta' pubblica e privata adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e' comunque sospesa fino al 31 dicembre 1988. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore, nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, restano costituite fino al 31 dicembre 1988". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del sub-conduttore e nel caso di provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtu' di titoli di conciliazione giudiziale". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4- bis. - 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1- bis si applicano nei comuni di cui all'articolo 13-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120". L'articolo 5 e' soppresso. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 aprile 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ------------------------------------------------------- AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 dell'8 febbraio 1988. Non si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui' pubblicata, sostituisce e aggiunge taluni articoli e sopprime tutti gli altri, ad esclusione dell'art. 6 nel quale e' indicata la data di entrata in vigore del decreto-legge. -------------------------------------------------------
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