Legge Ordinaria n. 109 del 08/04/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1988 n. 83)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti
per le dotazioni organiche del personale  degli  ospedali  e  per  la
razionalizzazione  della  spesa sanitaria, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
  All'articolo 1:
   il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. Il Ministro della sanita', previo parere del Consiglio sanitario
nazionale  e  sentite  le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative,  determina  con  proprio decreto, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli  standards  di  personale  ospedaliero  per  posto  letto  e  per
tipologie di ospedali".
  All'articolo 2:
   al comma 1:
    nell'alinea,  le  parole: "sulla base dei seguenti criteri:" sono
sostituite dalle seguenti: "tenendo conto dei  parametri  tendenziali
previsti  dall'articolo  10,  comma  1,  lettera  a),  della legge 23
ottobre 1985, n.  595,  al  fine  della  realizzazione  dei  seguenti
obiettivi:";
   la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  assicurare  in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione
medio-annuo del 70-75 per cento, con  esclusione  delle  divisioni  e
delle  sezioni  di  malattie  infettive  e  dei  servizi  di  terapia
intensiva e di sperimentazione";
   al comma 2:
    nella lettera a), le parole: "lettera a) " sono soppresse;
    nella  lettera  b),  dopo  la parola: "evitare", sono inserite le
seguenti: ", nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni
di  cui  all'articolo  10,  comma  2, della legge 23 ottobre 1985, n.
595,".
 All'articolo 3:
   il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali,
secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1
e  2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  207,  le unita' sanitarie locali
possono  procedere  direttamente  all'assunzione  di   personale   in
sostituzione  di  quello che cessi di prestare servizio limitatamente
agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura  e
di riabilitazione degli ospedali".
 All'articolo 4:
   al  comma  1,  dopo  la  parola:  "accompagnata", sono inserite le
seguenti:  ",  ove  si  tratti  di  primo  ricovero  in   riferimento
all'ospedale presso il quale il ricovero stesso avviene,";
  al  comma  3,  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con
decreto del Ministro della sanita'  sono  regolamentate  le  relative
procedure  nonche'  le modalita' di trasmissione della documentazione
di accompagnamento nel caso di ricoveri d'urgenza in ospedali situati
in regioni diverse da quella di provenienza del malato";
  al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche a tal
fine le regioni procedono  ad  una  adeguata  riorganizzazione  delle
direzioni sanitarie degli ospedali";
  dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
  "5-  bis.  Le  disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3,
nonche' quelle di cui  al  presente  articolo  sono  applicabili,  in
quanto  compatibili,  agli  istituti  pubblici  di  ricovero e cura a
carattere scientifico".
 All'articolo 5:
   il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Le  quote  di  cui  al  comma  2, escluse quelle riservate per
programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3,  possono
essere  utilizzate  per  non piu' del 50 per cento del loro ammontare
per  l'acquisto  di   attrezzature   o   per   limitati   lavori   di
ristrutturazione, anche finalizzati ad attivita' didattiche di cui al
comma 3".
 Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
 "Art.  5-  bis.  -  1.  Con  decreto  interministeriale, adottato di
concerto dai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione, sono
emanate  disposizioni  tecniche conformi alla direttiva del Consiglio
della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, concernente la  formazione
specifica  in medicina generale, intese a determinare per i medici di
base:
    a)   l'articolazione   della  formazione  specifica  in  medicina
generale che deve prevedere un periodo di tirocinio di due  anni,  di
cui  un  periodo  non inferiore ad un anno presso strutture pubbliche
ospedaliere o cliniche universitarie e un ulteriore periodo di almeno
sei  mesi  presso distretti sanitari di base e/o poliambulatori delle
unita'  sanitarie  locali.  Le  suddette  strutture  sanitarie   sono
indicate  dalla regione competente territorialmente in relazione alle
attrezzature ed ai servizi di cui esse dispongono;
    b)   i   criteri   di   valutazione   dei   candidati   ai   fini
dell'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo
5,  comma  3, nonche' quelli relativi alla valutazione dell'attivita'
svolta al compimento del tirocinio teorico-pratico.
  2.   Il  Ministro  della  sanita'  determina  con  proprio  decreto
l'indennita' di studio mensile corrisposta ai medici in  formazione".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 aprile 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  DONAT CATTIN, Ministro
                                    della sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  8  febbraio  1988,  n.  27,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          32 del 9 febbraio 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 3 maggio 1988.
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