Legge Ordinaria n. 12 del 21/01/1988 (Pubblicata nella G. U del 21 gennaio 1988 n. 16)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474,  recante  proroga  di
termini per l'attuazione di interventi nelle zone  terremotate  della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni
dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime, e'  convertito
in legge con le seguenti modificazioni: 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, all'alinea, le parole:  "al  31  dicembre  1988"  sono
sostituite dalle seguenti: "inderogabilmente al 30 giugno 1988"; 
   al comma 1, le lettere b), c), e) ed f) sono soppresse; 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988: 
    a) il termine indicato nell'articolo  1,  comma  1,  n.  2),  del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,  concernente  l'attuazione  degli
strumenti urbanistici  nei  comuni  terremotati  dichiarati  sismici,
anche in assenza dei programmi pluriennali  di  cui  all'articolo  13
della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
    b) il termine indicato nell'articolo  1,  comma  1,  n.  1),  del
decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta
sul valore aggiunto, limitatamente  agli  interventi  previsti  dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; 
    c)  il  termine  indicato   nell'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  1986,  n.  472,  concernente  gli  interventi
previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. L'attivita' delle sezioni staccate  di  Avellino  e  Salerno  del
provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata 
per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino 
al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 
1990"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del
presidente della  comunita'  montana,  dell'assessore  delegato  alla
ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e'  prorogato  al
30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di  Senise  e  nelle
comunita' montane che ricomprendano comuni disastrati. E'  prorogato,
altresi', alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma
6,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120.  Nei  comuni
gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo  delegato,  il
predetto termine e' prorogato alla  medesima  data.  Resta  fermo  il
trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti
da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da  enti
pubblici, anche economici, che continua  ad  essere  posto  a  carico
delle amministrazioni ed enti.  Resta  a  carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei  dipendenti  da  aziende
private"; 
   al comma 4, la lettera b) e' soppressa; 
   i commi 5, 6 e 7 sono soppressi; 
   il comma 10 e soppresso. 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 2. - 1. E' prorogato al centoventesimo giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  il
termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater,  del  decreto-legge
30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
agosto 1986, n.  472,  concernente  l'adozione  da  parte  di  comuni
disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei  piani
esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n.  219.
Decorso  tale  termine,  ai   comuni   inadempienti   sara'   sospesa
l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta  legge
n. 219 del 1981, e successive modificazioni,  fino  all'adozione  dei
menzionati piani e nei successivi trenta giorni  saranno  attivati  i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma,  della  legge
18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge  28  febbraio
1984, n. 19. 
  2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti,  sono
approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi  giorni
dal  ricevimento  dei  relativi  atti.  Decorso  tale  termine,   gli
strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati  inoltrati
per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della  delibera
di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato  dal  sindaco  con
apposito decreto affisso per quindici giorni  all'albo  comunale.  In
caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure
previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione  degli
strumenti urbanistici. 
  3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti gia'
inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati
dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Decorso il  predetto  termine,  gli  strumenti  o  loro  varianti  si
intendono approvati ed  il  silenzio-approvazione  e'  attestato  dal
sindaco con apposito decreto affisso  per  quindici  giorni  all'albo
comunale. 
  4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28  febbraio  1984,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80,
e' abrogato. 
  5. I comuni  dichiarati  danneggiati  e  inclusi  nei  decreti  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del  29  maggio  1981,  e
successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo  3
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive  modificazioni,  per
far  fronte  alle  spese  relative  alla  redazione  degli  strumenti
urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre  1988,
nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla  base  delle
tariffe professionali. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese  ai  comuni
danneggiati  dall'evento  sismico  del  21  marzo  1982  ed   inclusi
nell'elenco di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  121
del 5 maggio 1982. 
  7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di  cui
al comma 6 resi esecutivi ai sensi  del  decreto-legge  21  settembre
1987, n. 389, e del presente  decreto,  e'  annullata  l'approvazione
verificatasi  in  applicazione  dei  predetti   decreti-legge.   Tali
strumenti urbanistici sono  riesaminati  dalla  regione  o  dall'ente
delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3". 
  All'articolo 3: 
   al comma 1, dopo le parole:  "70  per  cento",  sono  aggiunte  le
seguenti: "E' altresi' concesso sulla  residua  spesa  un  contributo
pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo  a  tal
fine contratto per un  massimo  di  venti  anni.  I  contributi  sono
assegnati dai  comuni,  che  determinano  le  priorita',  sentite  le
soprintendenze  competenti  anche  sulla   congruita'   della   spesa
preventivata. Il contributo verra' erogato alla  ditta  proprietaria,
dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia'  eseguito  i  lavori
relativi al 30 per cento della spesa occorrente"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Per gli immobili di proprieta' privata di interesse  storico  o
artistico vincolati ai sensi della legge 1›  giugno  1939,  n.  1089,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  per
quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti  tali  secondo  le
disposizioni di precedenti leggi, il contributo di  cui  all'articolo
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio  1984,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile  1984,  n.  80,
come quantificato dal comma 1,  e'  assegnato  indipendentemente  dal
completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per
effettuare, in  ordine  di  priorita',  gli  interventi  strutturali,
quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo,  per
le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia
sufficiente  a  coprire  il  completamento  delle  riparazioni  degli
immobili, l'importo del contributo medesimo potra'  essere  aumentato
sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali"; 
   al  comma  3,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "e   successive
modificazioni", sono aggiunte le  seguenti:  "e  nei  limiti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  28  febbraio
1984, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
1984, n. 80, e successive modificazioni,"; 
   al comma 5, sono premesse le parole: "Ferme restando le competenze
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
616,"; 
   al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 5,", sono aggiunte le
seguenti: "quando trattasi di ricostruzione parziale,"; 
   al comma 7, dopo le parole: "comma 6,", sono aggiunte le seguenti:
"ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale,
anche se non contigui agli edifici di culto,". 
  All'articolo 4: 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Per la progettazione e la direzione dei  lavori  relativi  alla
ricostruzione o riparazione degli immobili  privati  danneggiati  dal
sisma si applicano  i  compensi  previsti  dalle  leggi  vigenti.  Se
l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti  di
proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo  al  quale  si
applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello
globale  del  costo  di  consolidamento  dell'intero  intervento.  Le
relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per  la
congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti"; 
   al comma 3, le  parole:  "diciotto  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ventiquattro mesi"; e le  parole:  "non  superiori  a  tre
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori complessivamente
a sei mesi"; 
   il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Il sindaco, in relazione  all'entita'  dei  progetti  esecutivi
presentati,  fissa  il  numero   delle   sedute   settimanali   delle
commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n.  219,  e
successive modificazioni, le quali  devono  esprimere  il  parere  di
competenza nel termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge  28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 1984, n. 80. A tal fine il sindaco provvede alla  sostituzione
dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o
di  altri  enti.  Il  compenso  da  corrispondere  ai  componenti  le
commissioni e' elevato a lire 25 mila per ogni  perizia  esaminata  e
definita". 
  All'articolo 5: 
   al comma 1, dopo la parola: "emigrati", sono aggiunte le seguenti:
"all'estero, purche' abbiano conservato la residenza,"; e le  parole:
", anche se stagionali,  compresi  coloro  che  risultino  trasferiti
nell'ambito del territorio nazionale  per  motivi  di  lavoro,"  sono
soppresse; 
   al comma 2, le  parole:  "ovvero  i  conduttori  di  fatto,"  sono
soppresse; dopo le parole: "hanno titolo", sono aggiunte le seguenti: 
"in sostituzione del proprietario"; 
e  le  parole:  ",  indipendentemente  dall'entita'  dei   contributi
spettanti al proprietario" sono soppresse; 
   dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Alla fattispecie di cui al comma  2  non  si  applicano  le
disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3  maggio  1982,  n.
203"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. I contratti  in  corso  sono  prorogati  di  sedici  anni,  ivi
compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n.  203,  a  far
data dalla ultimazione dei lavori"; 
   al comma 4, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Decorsi
trenta giorni dalla scadenza  del  termine  relativo  all'inizio  dei
lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2  del  presente
articolo hanno titolo  a  subentrare  in  conformita'  a  quanto  ivi
previsto"; 
   al comma 5, le parole: "31 dicembre 1988", sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 1988"; 
   il comma 6 e' soppresso; 
   dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis.  Il  contributo  per  la  ricostruzione  o  la  riparazione
previsto all'articolo 9  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e
successive modificazioni, e'  corrisposto  anche  ai  proprietari  di
unita' immobiliari, adibite a  strutture  pubbliche,  sempre  che  il
relativo progetto di intervento sia presentato entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto". 
  L'articolo 6 e' soppresso. 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. I proprietari delle unita' immobiliari dei fabbricati
rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato
domanda ai sensi  della  legge  5  ottobre  1962,  n.  1431,  possono
accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.  219,  e
successive modificazioni,  sulla  base  delle  disposizioni  e  delle
priorita' di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere e' a carico  e
nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della
predetta legge n. 219 del 1981". 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. L'esecuzione di lavori  di  importo  complessivo  non
superiore a 200 milioni, connessi ad  opere  di  ricostruzione  o  di
riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n.  219,
e successive modificazioni, puo' essere affidata ad imprese  iscritte
nell'apposito albo  tenuto  dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura.  La  disposizione  di  cui  al  presente
articolo si applica fino al 31 dicembre 1988". 
  All'articolo 10: 
   al comma 1, le parole:  "e  che  presentino  domanda  nei  termini
previsti per i contributi dallo stesso articolo 22"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio
1988"; 
   al comma 2, dopo la parola: "imprese", sono aggiunte le  seguenti:
"o loro consorzi"; e  le  parole:  "o  dei  comuni  confinanti"  sono
soppresse; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 
219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto 
esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere 
inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, 
nelle comunita' montane di cui facciano parte comuni disastrati 
secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e 
Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto e 
trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato 
articolo 32"; 
   il comma 5 e' soppresso; 
   il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Gli oneri derivanti dai contributi per le  iniziative  previste
nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a
carico degli stanziamenti  recati  dall'articolo  3  della  legge  14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni"; 
   i commi 7 e 8 sono soppressi. 
  All'articolo 12, il comma 6 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 12-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi
da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese  anche
ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano
di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c),  della
legge 14 maggio 1981, n. 219. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni
Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, direttive cui devono uniformarsi  i  consigli  comunali  per
deliberare ai sensi del citato articolo  28  della  legge  14  maggio
1981, n. 219. Tali direttive devono  prioritariamente  riguardare  la
sicurezza statica  degli  edifici,  la  salvaguardia  della  pubblica
incolumita',  la  effettiva  utilizzazione  da  parte  dei  cittadini
interessati   nonche'   la   presenza    di    particolari    ragioni
architettoniche, urbanistiche e sociali". 
  L'articolo 13 e' soppresso. 
  All'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui  al  comma  1
anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi,
ivi compresi i  soggetti  beneficiari  dei  mutui  ordinari  previsti
dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni.  Eventuali  esborsi  gia'  effettuati  da  parte   dei
destinatari dei finanziamenti in virtu' del  presente  comma  saranno
valutati  a  titolo   di   anticipazioni   sulle   future   rate   di
ammortamento". 
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. In sede di
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna  ai  comuni
le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo  8,  primo
comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del  1981,  al  recupero
dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori  colpiti
dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3  agosto
1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1930, n. 1906,  ricompresi  anche  nei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146  del  29  maggio
1981,  emanati  ai  sensi  dell'articolo   4,   quinto   comma,   del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874". 
  L'articolo 17 e' soppresso. 
  L'articolo 18 e' soppresso. 
  L'articolo 20 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 20-bis. - 1. I primi due commi dell'articolo 13  della  legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,  sono  sostituiti
dal seguente: 
  'In caso di alienazione di  unita'  immobiliari  aventi  titolo  ai
benefici  disposti  dalla  presente  legge  e  ricadenti  nei  comuni
disastrati il diritto ai  contributi  spettante  al  dante  causa  si
trasferisce all'acquirente'". 
  L'articolo 21 e' soppresso. 
  L'articolo 22 e' soppresso. 
  L'articolo 24 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 24, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 24-bis. - 1. Fatta  salva  ogni  diversa  determinazione  del
CIPE, i comuni dichiarati gravemente  danneggiati  possono  impegnare
per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai
sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,  in  misura
non superiore al 25 per cento. Tale misura e' elevata al 35 per cento
per i comuni dichiarati disastrati". 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n.  52,
24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202,  22  luglio  1987,  n.
301, e 21 settembre 1987, n. 389. 
AVVERTENZA: 
 Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1987. 
 Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di  conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  giorno  15  febbraio
1988. 
 

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