Legge Ordinaria n. 153 del 13/05/1988 (Pubblicata nella G. U del 14 maggio 1988 n. 112)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in  materia
previdenziale,  per  il  miglioramento  delle  gestioni  degli   enti
portuali ed altre disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni: 
  All'articolo 2: 
   al comma 2, le parole: "ed e' concesso per i componenti del nucleo
familiare che abbiano la residenza  nel  territorio  nazionale"  sono
soppresse; e le parole da: "Per i nuclei familiari"  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "I livelli di reddito della
predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni  per  i  nuclei
familiari che  comprendono  soggetti  che  si  trovino,  a  causa  di
infermita' o difetto fisico o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo  lavoro,  ovvero,  se
minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi  livelli  di  reddito
sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si
trovano in condizioni di vedovo o vedova,  divorziato  o  divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile"; 
   al comma 6,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "Del  nucleo
familiare possono far parte, alle stesse condizioni  previste  per  i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta'
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora  si
trovino,  a  causa  di  infermita'  o  difetto  fisico   o   mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi  i  genitori  e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti"; 
   dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  "6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6  il
coniuge ed i figli ed  equiparati  di  cittadino  straniero  che  non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato  un  trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in  materia  di  trattamenti  di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il  principio  di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri"; 
   dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
  "8- bis. Per lo stesso nucleo familiare non  puo'  essere  concesso
piu' di  un  assegno.  Per  i  componenti  il  nucleo  familiare  cui
l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso  non  e'  compatibile  con
altro  assegno  o  diverso  trattamento  di   famiglia   a   chiunque
spettante"; 
   dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
  "12-bis. Per i lavoratori autonomi  pensionati  il  rinvio  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980,  n.  440,  continua  ad
avere ad oggetto la disciplina sugli  assegni  familiari  di  cui  al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni". 
 All'articolo 3: 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Al fine di tener  conto  del  ruolo  internazionale  del  porto
franco di Trieste, in armonia  con  la  funzione  statutaria  fissata
dall'allegato VIII del trattato di pace di  Parigi  del  10  febbraio
1947, reso esecutivo con decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 28 novembre  1947,  n.  1430,  ratificato  con  legge  25
novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1  non  si  applica
altresi' in detto scalo. Le modalita' di  applicazione  di  tutte  le
tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci  e  passeggeri  nel
porto di Trieste saranno definite  con  decreto  del  Ministro  della
marina mercantile, di concerto con  il  Ministro  delle  finanze,  in
esecuzione dei princi'pi stabiliti dal suddetto allegato"; 
   al comma 3, le parole: "Sono esenti dalla tassa erariale di cui al
primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esenti dalla tassa
erariale e da quella portuale di  cui  al  primo,  secondo  e  quarto
comma"; 
   al comma 6, le  parole:  "e  sono  autorizzate  ad  operare"  sono
soppresse; e le parole: "in misura non inferiore al 50 per  cento  ad
investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "ad investimenti per il
miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e  dei
servizi portuali"; 
   i commi 8 e 9 sono soppressi. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
del  decreto-legge  13  gennaio  1988,  n.  5,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 1. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 maggio 1988 
 
                               COSSIGA 
 
                                    DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
 
                                       FORMICA, Ministro del lavoro e 
                                             della previdenza sociale 
 
                                      PRANDINI, Ministro della marina 
                                                           mercantile 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
 
          AVVERTENZA: 
            Il  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          61 del 14 marzo 1988. 
            Il testo del decreto-legge coordinato  con  la  legge  di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 19 giugno 1988. 

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