Legge Ordinaria n. 213 del 07/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 20 giugno 1988 n. 143)
Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.  215,
presso  le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente
all'entrata in vigore  della  legge  25  agosto  1982,  n.  604,  ivi
compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n.
153, e' mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto
dall'articolo  7,  terzo comma, lettera a), della citata legge n. 604
del 1982, anche se in servizio all'estero con comando  temporaneo  ai
sensi  dell'articolo  19  del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740,
per un ulteriore settennio  a  far  data  dalla  scadenza  del  primo
settennio.
  2.  La  norma  di  cui  al  precedente  comma  si  applica anche al
personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base
alle  procedure  previste  dall'articolo  1  del  citato  decreto del
Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale  personale
abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in
data successiva all'entrata in vigore della citata legge n.  604  del
1982.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 1:
             - La legge n. 215/1967 concerne il personale in servizio
          nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
             -  La  legge  n.  604/1982  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto 1983 ed e'  entrata
          in vigore il 9 settembre successivo.
             -  Il  personale  previsto  dall'art.  7  della legge n.
          153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza  scolastica
          e  di formazione e perfezionamento professionali da attuare
          all'estero  a  favore  dei  lavoratori  italiani   e   loro
          congiunti) e' il seguente:
              un'aliquota   dei   presidi   e  professori  di  scuole
          secondarie  di  primo  e  secondo  grado,  degli  ispettori
          scolastici,   dei  direttori  didattici,  degli  insegnanti
          elementari e delle insegnanti di scuola materna  dei  ruoli
          del   Ministero   della   pubblica   istruzione,   messi  a
          disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e
          secondo  le  modalita' previste dal testo unico 12 febbraio
          1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n.  1546,  e  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.
          215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.
             Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo
          stato giuridico ed economico vigenti per  il  personale  di
          ruolo  assegnato  dal  Ministero  degli  affari esteri alle
          istituzioni scolastiche e culturali all'estero in  base  ai
          provvedimenti legislativi sopracitati.
             - La lettera a) del terzo comma dell'art. 7 della citata
          legge n.  604/1982 dispone che il personale  che  si  trova
          nel  primo  settennio  di  servizio all'estero puo' esservi
          mantenuto per un  ulteriore  periodo  di  4  anni  dopo  il
          compimento del settennio stesso.
             -  L'art.  19  del  R.D.  n. 740/1940 (testo unico delle
          norme legislative sulle scuole italiane  all'estero)  cosi'
          recita:
             "Art. 19. - Ai posti che non si siano potuti conferire a
          termine dell'art. 14 del presente testo unico  si  provvede
          mediante  assunzione  di  personale provvisorio o supplente
          ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a  un
          anno  scolastico,  del  personale  di  ruolo dipendente dal
          Ministero  della  pubblica  istruzione.  Durante  il  detto
          periodo  il  personale  cosi' comandato conserva il diritto
          alla sede che occupava nel regno.
             L'onere  della  relativa  spesa e' assunto dal Ministero
          degli affari esteri.
             La  scelta  del  personale  provvisorio  o  supplente da
          assumersi sul luogo dovra' cadere su chi abbia un titolo di
          studio  idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente,
          il requisito della cittadinanza italiana".
          Nota all'art. 1, comma 2:
             Il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  n.  215/1967 e' il
          seguente:
             "Art.   1  (Destinazione  all'estero).  -  Il  personale
          ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del  Ministero
          della  pubblica  istruzione, i professori universitari ed i
          funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di
          funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono
          destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui
          agli  articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940,
          n. 740, con decreto del  Ministro  per  gli  affari  esteri
          previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o
          del Ministero da cui dipendono. La destinazione e' disposta
          previo  accertamento  del  possesso  di idonei requisiti ed
          attitudini nonche' in base ai  titoli  posseduti  e  ad  un
          colloquio.
             L'accertamento  di  cui al precedente comma e' compiuto,
          in relazione all'incarico da conferire, da una  commissione
          presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali
          del Ministero degli affari esteri o, in  sua  assenza,  dal
          vice  direttore  generale  o  da  altro  funzionario  della
          carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado  non
          inferiore   a   ministro  plenipotenziario  di  2a  classe,
          nominato dal Ministro degli affari esteri su  proposta  del
          direttore generale delle relazioni culturali, e composta di
          tre  rappresentanti  del  Ministero   stesso   e   di   tre
          rappresentanti  del  Ministero  della  pubblica istruzione,
          designati di volta in volta, dai  rispettivi  Ministri.  La
          commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneita'
          del personale  da  comandare  ai  sensi  dell'art.  19  del
          succitato testo unico.
             Il personale di cui al presente articolo non puo' essere
          destinato all'estero se  non  ha  superato  il  periodo  di
          straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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