Legge Ordinaria n. 230 del 23/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 27 giugno 1988 n. 149)
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, concernente il personale della CONSOB.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  2 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974,  n.  216,  come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno
1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo  2
del   decreto-legge   5   giugno   1986,   n.  233,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, e' sostituito  dal
seguente:
  "Il  numero  dei  posti  previsti  dalla  pianta  organica non puo'
eccedere le duecentoquindici unita'".
  2.  La  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa (CONSOB)
provvede a modificare la tabella relativa all'organico del  personale
di  ruolo  allegata  al  proprio  regolamento,  con  deliberazione da
assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno  1985,  n.  281,
con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.
  3.  L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno  1974,  n.
216,  come  sostituito  dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n.
281, e' sostituito dal seguente:
  "La  Commissione,  per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo'
assumere direttamente dipendenti con contratto a  tempo  determinato,
disciplinato   dalle   norme   di   diritto  privato,  in  numero  di
settantacinque unita'. Le relative deliberazioni  sono  adottate  con
non meno di quattro voti favorevoli".
  4.  L'onere  derivante  dalla  presente legge, valutato in lire 500
milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989  e  in
lire  4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505
dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per  il  1988  e
corrispondente  capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese
per il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  2  del D.L. n. 95/1974
          (Disposizioni  relative  al   mercato   mobiliare   ed   al
          trattamento fiscale dei titoli azionari) e' il seguente:
             "Art.  2. - E' istituito un apposito ruolo del personale
          dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa.
            Il  numero  dei  posti previsti dalla pianta organica non
          puo' eccedere le duecentoquindici unita'.
             Il  trattamento  giuridico  ed economico del personale e
          l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento
          di  cui  al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai
          criteri fissati  dal  contratto  collettivo  di  lavoro  in
          vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
          esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.  Il
          regolamento  detta  altresi'  norme  per l'adeguamento alle
          modificazioni del trattamento giuridico  ed  economico  che
          intervengano  nel  predetto contratto collettivo, in quanto
          applicabili.
             Il   regolamento  indicato  nel  precedente  comma  puo'
          prevedere, per il coordinamento degli uffici, la  qualifica
          di  direttore  generale,  determinandone  le  funzioni.  Il
          direttore  generale  risponde  del  proprio  operato   alla
          Commissione.  La  deliberazione relativa alla sua nomina e'
          adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
             Gli   incarichi   e   le  qualifiche  dirigenziali  sono
          attribuiti   dalla   Commissione,   anche   in   sede    di
          inquadramento,  con  deliberazione adottata con non meno di
          quattro voti favorevoli.
             Al  personale  in  servizio  presso la Commissione e' in
          ogni  caso  fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o
          incarico  o esercitare attivita' professionali, commerciali
          e industriali.
             L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi
          per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti  di
          competenza   ed   esperienza   nei   settori  di  attivita'
          istituzionali della Commissione.  I concorsi  sono  indetti
          dalla  stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i
          bandi appositamente emanati.
            La    Commissione,    per   l'esercizio   delle   proprie
          attribuzioni, puo'  assumere  direttamente  dipendenti  con
          contratto  a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
          diritto privato, in numero  di  settantacinque  unita'.  Le
          relative  deliberazioni  sono  adottate  con  non  meno  di
          quattro voti favorevoli.
             La    Commissione   puo'   inoltre   avvalersi,   quando
          necessario, di esperti da consultare su  specifici  temi  e
          problemi  e da remunerare secondo le tariffe professionali.
             Gli  impiegati  e  gli  esperti addetti alla Commissione
          sono  vincolati  dal  segreto   di   ufficio.   Riferiscono
          esclusivamente   alla   Commissione   le   irregolarita'  e
          violazioni constatate, anche quando assumano  la  veste  di
          reati.   La  Commissione  adotta  i  provvedimenti  di  sua
          competenza, previa contestazione agli interessati e  tenuto
          conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine
          di trenta giorni".
             -  Il  testo vigente dell'art. 1 del medesimo decreto e'
          il seguente:
             "Art.  1. - E' istituita con sede in Roma la Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha  in
          Milano la sede secondaria operativa.
             La  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa ha
          personalita'  giuridica  di  diritto   pubblico   e   piena
          autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
             La Commissione e' composta da un presidente e da quattro
          membri,  scelti  tra  persone  di  specifica  e  comprovata
          competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa  moralita'  e
          indipendenza, nominati con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio  stesso.  Essi
          durano  in  carica  5  anni e possono essere confermati una
          sola volta. Le disposizioni  degli  articoli  1,  2,  primo
          comma,  3,  4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
          si applicano nei confronti  del  presidente  e  dei  membri
          della  Commissione.  Le Commissioni parlamentari competenti
          possono procedere alla audizione  delle  persone  designate
          quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.
             Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su proposta del Ministro del tesoro,  sono  determinate  le
          indennita' spettanti al presidente e ai membri.
             Il  presidente  e i membri della Commissione non possono
          esercitare,  a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,   alcuna
          attivita'  professionale, neppure di consulenza, ne' essere
          amministratori, ovvero soci a  responsabilita'  illimitata,
          di  societa'  commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
          imprese commerciali o  di  enti  pubblici  o  privati,  ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici di qualsiasi natura, ne'
          essere imprenditori commerciali. Per tutta  la  durata  del
          mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
          dipendenti di enti pubblici  sono  collocati  d'ufficio  in
          aspettativa.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti privati
          e' sospeso  ed  i  dipendenti  stessi  hanno  diritto  alla
          conservazione del posto.
             Le   deliberazioni   della   Commissione  sono  adottate
          collegialmente, salvo i casi  di  urgenza,  previsti  dalla
          legge.  Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria
          e cura l'esecuzione delle  deliberazioni;  non  e'  ammessa
          delega permanente di funzioni ai commissari.
             La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese per il proprio funzionamento  nei  limiti  del  fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con unico capitolo, nello stato di previsione  della  spesa
          del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
          in  base  al  bilancio  di   previsione   approvato   dalla
          Commissione  entro  il  31  dicembre dell'anno precedente a
          quello cui il bilancio si  riferisce.  Il  contenuto  e  la
          struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve
          comunque contenere le spese indicate entro i  limiti  delle
          entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
          successivo comma, che disciplina anche le modalita' per  le
          eventuali   variazioni.   Il   rendiconto   della  gestione
          finanziaria,  approvato  entro  il  30   aprile   dell'anno
          successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
          Il bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  della  gestione
          finanziaria    sono   pubblicati   nel   bollettino   della
          Commissione.
             La  Commissione delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione ed il proprio  funzionamento,  disciplinando
          in  ogni  caso i rapporti tra il presidente ed i commissari
          anche ai fini della relazione  in  Commissione  su  singoli
          affari;  quelle  concernenti  il  trattamento  giuridico ed
          economico del personale  e  l'ordinamento  delle  carriere,
          nonche'  quelle  dirette  a  disciplinare la gestione delle
          spese nei limiti previsti dal presente  decreto,  anche  in
          deroga  alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
          Stato.
             Le   deliberazioni   della   Commissione  concernenti  i
          regolamenti di cui ai precedenti commi  sono  adottate  con
          non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti
          sono sottoposti al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          il  quale,  sentito  il Ministro del tesoro, ne verifica la
          legittimita' in relazione alle norme del presente  decreto,
          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  li rende
          esecutivi, con proprio decreto, entro il termine  di  venti
          giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il
          termine suddetto, proprie  eventuali  osservazioni.  Queste
          ultime   devono   essere  effettuate,  in  unico  contesto,
          sull'insieme del regolamento e sulle singole  disposizioni.
          In  ogni  caso,  trascorso  il  termine di venti giorni dal
          ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i
          regolamenti divengono esecutivi.
             Per  la  rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
          passivi avanti l'autorita'  giudiziaria,  le  giurisdizioni
          amministrative  e  speciali  ed  i  collegi  arbitrali,  la
          Commissione  puo'  avvalersi  anche  dell'Avvocatura  dello
          Stato.
             La   Commissione   ha  diritto  di  richiedere  notizie,
          informazioni  e  collaborazioni  a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni.  I  dati,  le  notizie  e  le informazioni
          acquisiti  dalla  Commissione  nell'esercizio   delle   sue
          attribuzioni  sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei
          riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione  del
          Ministro del tesoro.
             Il  presidente  della  Commissione  tiene  informato  il
          Ministro del tesoro sugli atti e sugli  eventi  di  maggior
          rilievo  e  gli  trasmette  le notizie e i dati di volta in
          volta richiesti; in ogni caso  gli  comunica  gli  atti  di
          natura  regolamentare  diversi  da  quelli disciplinati dai
          commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma
          dell'articolo 2 del presente decreto.
          Il   Ministro   del   tesoro   puo'  formulare  le  proprie
          valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento.  Il
          Ministro  del  tesoro  informa altresi' il Parlamento degli
          atti e degli eventi di  maggior  rilievo  dei  quali  abbia
          avuto  notizia  o comunicazione quando li ritenga rilevanti
          al fine del corretto funzionamento del mercato  dei  valori
          mobiliari.
             Entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  la  Commissione
          trasmette   al   Ministro   del   tesoro   una    relazione
          sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in corso e sugli
          indirizzi e le linee programmatiche  che  intende  seguire.
          Entro  il  31  maggio  successivo  il  Ministro  del tesoro
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali valutazioni.
             Nel   caso  di  impossibilita'  di  funzionamento  o  di
          continuata inattivita', il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  ove intenda
          proporre lo scioglimento della Commissione ne da'  motivata
          comunicazione   al   Parlamento.  Lo  scioglimento,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'  disposto  con
          decreto  del Presidente della Repubblica. Con il decreto di
          scioglimento e' nominato un commissario  straordinario  per
          l'esercizio   dei   poteri   e   delle  attribuzioni  della
          Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente  ed  i
          membri   della   Commissione   disciolta.   Al  commissario
          straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata
          competenza  ed  esperienza  e  di  indiscussa  moralita' ed
          indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilita',
          le  disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle
          previste dall'articolo 7 della legge 24  gennaio  1978,  n.
          14.   Entro  quarantacinque  giorni  dallo  scioglimento si
          procede alla nomina  del  presidente  e  dei  membri  della
          Commissione.  Il  commissario straordinario resta in carica
          fino all'insediamento  della  Commissione.  Il  decreto  di
          scioglimento  della Commissione e di nomina del commissario
          straordinario determina il compenso dovuto  al  commissario
          medesimo  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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