Legge Ordinaria n. 246 del 04/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 5 luglio 1988 n. 156)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti per il personale della scuola.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante misure urgenti
per il personale della scuola, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
  All'articolo 5:
   il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
  "5.  Il  personale  docente e non docente immesso in ruolo ai sensi
del titolo II della legge 25 agosto 1982, n.  604,  e'  mantenuto  in
servizio  presso  le  istituzioni  scolastiche  e  culturali italiane
all'estero per un ulteriore triennio  dalla  scadenza  del  settennio
economico.  Tutte  le  proroghe  della  permanenza  in  servizio  del
personale  impegnato  nelle  istituzioni  scolastiche   e   culturali
italiane  all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a
quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non  interrompono
le  procedure  concorsuali  di  cui alla suddetta legge e pertanto le
relative graduatorie restano in vigore sino al completo  esaurimento.
  5-bis.  A  tutto  il personale viene fatta salva la possibilita' di
venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche,  previo
espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della
legge 25 agosto 1982, n. 604".
 Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   6-bis.   -   1.  Il  comma  4-sexies  dell'articolo  4  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160, si applica al personale non
docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie di
conferimento  delle  supplenze  annuali,  gia' compilate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  in
applicazione  dell'articolo  3  della  legge 9 agosto 1978, n. 463, e
successive modificazioni".
 All'articolo 11:
   al  comma  1,  le  parole: "con supplenza annuale" sono sostituite
dalle  seguenti:  "con  nomina  di  durata  annuale   conferita   dal
provveditore  agli  studi  e,  nei  conservatori  di  musica  e nelle
accademie, dai direttori";
   al comma 6, sono soppresse le parole da: "Per i conservatori" fino
alla fine del comma;
   dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  Per i conservatori di musica e le accademie sono compilate
graduatorie nazionali per singoli insegnamenti".
 All'articolo 16:
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Alle  nomine da disporre ai sensi del presente articolo si
provvede dopo  l'effettuazione  di  quelle  previste  dal  precedente
articolo 4".
  All'articolo 17:
   al  comma  2, dopo le parole: "legge 20 maggio 1982, n. 270", sono
aggiunte le seguenti:  ",  e  dopo  aver  dato  attuazione  a  quanto
disposto  dal  precedente  articolo  4, in materia di validita' delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami"; e  sono
aggiunte, in fine, le parole: "Non sono da considerarsi disponibili i
posti gia' messi a concorso";
   al  comma  3,  le  parole:  "il requisito del servizio utile" sono
sostituite dalle seguenti: "l'ultimo servizio utile".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei  decreti-legge  3 giugno 1987, n. 215, 31 luglio 1987, n. 321, 1›
ottobre 1987, n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491, e 1› febbraio 1988, n.
20,  senza  soluzione  di  continuita'  sino  alla data di entrata in
vigore del decreto-legge di cui al comma 1.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
      -------------------------------------------------------
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  3  maggio  1988,  n.  140,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          104 del 5 maggio 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 30 luglio 1988.
 

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