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Legge Ordinaria n. 254 del 07/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 luglio 1988 n. 161)
Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
         Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale 
                del personale dipendente dai Ministeri 
  1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste  dagli
articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati,
anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987,  i  direttori
aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche'  il  personale
che, alla data di entrata in vigore della legge 11  luglio  1980,  n.
312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o  equiparata  ed
il personale che alla  predetta  data  aveva  comunque  maturato  una
effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva  di  almeno
nove anni e sei mesi. 
  2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti
alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per  l'esercizio
di attivita' tecnico-professionali  per  le  quali  e'  richiesto  il
possesso  di  apposito  diploma  di  laurea  e  relativo  titolo   di
abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente  alla
data di assunzione, con almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio
nell'esercizio della predetta attivita'. 
  3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente,  per
le attivita' tecnico-professionali  per  le  quali  non  e'  prevista
l'abilitazione  professionale,  il  possesso  del   requisito   della
frequenza di un anno  di  specializzazione  a  livello  universitario
richiesto dai relativi bandi di concorso e' equiparato al  titolo  di
abilitazione professionale. 
  4. Sono  inoltre  inquadrati  nella  nona  qualifica  i  direttori,
appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici,  istituti
o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati  a
qualifiche  dirigenziali,  con  almeno  cinque  anni   di   effettivo
esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di  studio
e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato
in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli  30  e
31 della legge 11 luglio 1980, n. 312,  con  almeno  cinque  anni  di
effettivo servizio nell'esercizio delle predette  attivita',  nonche'
il  personale  dell'ex  carriera  direttiva  appartenente  a  profili
professionali da ascrivere alla nona qualifica. 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  degli  articoli  20, 21 e 22 del D P.R. n.
          266/1987,  recante  norme   risultanti   dalla   disciplina
          prevista  dall'accordo  del  26  marzo  1987 concernente il
          comparto del personale  dipendente  dai  Ministeri,  e'  il
          seguente:
             "Art.  20 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale
          appartenente  alla  nona  qualifica  funzionale,  istituita
          dall'art.  2  del  decreto-legge  28  gennaio  1986,  n. 9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1986,
          n. 78, espleta le seguenti funzioni:
               a)  sostituzione  del  dirigente  in caso di assenza o
          impedimento;
               b)  reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione
          del dirigente titolare;
               c)  collaborazione diretta alla attivita' di direzione
          espletata dal dirigente;
               d)   direzione   di  uffici,  istituti  o  servizi  di
          particolare  rilevanza  o  di  stabilimenti   di   notevole
          complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
               e)  prestazioni  per  elaborazione,  studio  e ricerca
          altamente qualificata, richiedenti capacita'  professionali
          di  livello universitario nei campi amministrativo, tecnico
          o scientifico, convalidate da  documentate  esperienze  nel
          settore,  ed  ove necessario, da abilitazione all'esercizio
          della    professione,    ovvero     da     specializzazione
          post-universitaria;
               f)  attivita'  ispettive  di  particolare  importanza,
          anche sulla gestione di progetti-obiettivo e  di  attivita'
          programmate,  in funzione del conseguimento dei risultati e
          verifica degli stessi".
             "Art.  21  (Dotazioni  organiche). - 1. In sede di prima
          applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro
          competente,  di  concerto  con  i  Ministri per la funzione
          pubblica e del tesoro,  saranno  determinate  le  dotazioni
          organiche  della  nona  qualifica  funzionale, per ciascuna
          amministrazione e per ogni singolo ruolo,  in  numero  pari
          alla  meta'  della dotazione organica dell'ottava qualifica
          funzionale alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             2.  Con  lo  stesso provvedimento, in attesa della legge
          sulle dotazioni organiche  di  personale  di  ogni  singola
          amministrazione  di  cui  all'art.  5 della legge 11 luglio
          1980, n. 312, deve essere dichiarato  indisponibile,  nelle
          dotazioni  organiche  della  settima  ed  ottava  qualifica
          funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente,  alla
          meta'   di  quelli  costituenti  la  dotazione  della  nona
          qualifica funzionale.
             3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, nell'ambito  delle  declaratorie  di  cui
          all'art.  20 ed in relazione alle attivita' di istituto, si
          fara' luogo, con la procedura di cui al comma  3  dell'art.
          26,  all'individuazione  dei  profili  professionali  e dei
          relativi  contenuti  della  nuova   qualifica   funzionale,
          prevedendo,  ove  occorra, anche le eventuali variazioni di
          quelli  appartenenti  alla  settima  ed  ottava   qualifica
          funzionale  definiti  con  il  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219".
             "Art.  22  (Stipendio).  - 1. Lo stipendio tabellare del
          personale appartenente alla nona  qualifica  funzionale  e'
          determinato,  a decorrere dal 1› gennaio 1988, nella misura
          pari a lire dodicimilionitrecentomila".
             -  La  legge  n.  1483/1962 concerne: "Autorizzazione ad
          assumere personale laureato per ricerche e studi nel  campo
          dell'energia  nucleare,  e  istituzione presso il Ministero
          della difesa, di un ruolo di personale tecnico di  concetto
          e per l'energia nucleare".
             -  Il  testo  degli  articoli  30  e  31  della legge n.
          312/1980, e' il seguente:
             "Art.  30 (Personale del ruolo speciale ad esaurimento e
          non  di  ruolo).  -  Ai   fini   dell'inquadramento   nelle
          qualifiche  funzionali  del personale del ruolo speciale ad
          esaurimento di cui alla legge 22 dicembre  1960,  n.  1600,
          ferme  restando le altre disposizioni della presente legge,
          si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno  tre  anni,
          risultanti  da  atti  formali.  A  tali fini sara' adottato
          apposito decreto del Ministro del  tesoro  inquadrando  gli
          interessati  nelle  qualifiche  seconda,  quarta,  sesta  e
          settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a
          quelle   delle   carriere,   rispettivamente,   ausiliarie,
          esecutive, di concetto e direttive.
             E'  soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960,
          n. 1600".
             Al  personale  civile non di ruolo delle amministrazioni
          dello Stato classificato nelle  categorie  prima,  seconda,
          terza  e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio
          decreto-legge  4  febbraio  1937,  n.   100,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non
          di ruolo corrisponenti a quelle previste per gli operai  di
          ruolo  dalla  legge  5  marzo  1961,  n.  90,  e successive
          modificazioni, e' corrisposto, a decorrere  dal  1›  luglio
          1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della
          presente legge, rispettivamente per le qualifiche  settima,
          sesta, quarta e seconda.
             Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e'
          soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per  cento.
             Al  predetto  personale  non  di  ruolo  provvisto al 1›
          luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un
          trattamento  complessivo,  determinato  ai  sensi del primo
          comma dell'articolo 25 della  presente  legge,  di  importo
          superiore   allo   stipendio   iniziale   del   livello  di
          riferimento,  sono   attribuiti   gli   aumenti   periodici
          necessari    per    assicurare   uno   stipendio   pari   o
          immediatamente superiore a quello stesso importo.
             Per  l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non
          di ruolo si applica l'articolo 2  della  legge  4  febbraio
          1966,  n.  32,  riducendo  a meta' l'anzianita' di servizio
          richiesta e confermando lo stipendio iniziale  del  livello
          di   riferimento.   Detta  riduzione  non  potra'  comunque
          retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1›
          gennaio  1978  agli effetti giuridici e a data anteriore al
          1› luglio 1978 agli effetti economici".
             "Art.  31  (Personale  assunto  ai sensi di disposizioni
          speciali). Il sottoelencato personale civile assunto  dalle
          amministrazioni  dello  Stato ai sensi delle disposizioni a
          fianco indicate, in servizio alla data del 30  aprile  1979
          ed   in  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad
          eccezione del limite di eta' e del  titolo  di  studio,  e'
          collocato,  a  domanda  da presentare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e
          previo  parere favorevole del consiglio di amministrazione,
          nelle categorie del personale non di ruolo  previste  dalla
          tabella  I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937,
          n. 100, e successive modificazioni ed  integrazioni,  o  in
          categorie  salariali  non  di ruolo corrispondenti a quelle
          previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo  1961,
          n.    90,  e  successive  modificazioni,  a  seconda  delle
          mansioni  per  le  quali  e'  avvenuta  l'assunzione  o  la
          conferma  in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal
          1› luglio 1978 o dalla data di  assunzione  se  successiva,
          del  trattamento economico previsto per le categorie stesse
          dal precedente articolo 30.
             Presidenza del Consiglio dei Ministri:
              personale   assunto  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  22  luglio   1967,   regolarmente
          retribuito a carico del bilancio dello Stato;
              personale   retribuito   a  presentazione  di  fattura,
          utilizzato  per  l'espletamento   di   mansioni   di   tipo
          direttivo,    di    concetto,   esecutivo   ed   ausiliario
          dall'ufficio  del  Ministro  per  il  coordinamento   della
          ricerca scientifica e tecnologica.
             Ministero di grazia e giustizia:
              personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960,  n.
          103;
              dattilografi   e  stenodattilografi  assunti  ai  sensi
          dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
              traduttori-interpreti  incaricati  ai sensi della legge
          14 luglio 1967, n. 568.
             Ministero della difesa:
              personale assunto con contratto ai sensi della legge 29
          settembre 1962, n. 1483;
              personale  assunto  a  contratto  per le esigenze degli
          addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11
          della legge 27 dicembre 1973, n. 838.
             Ministero degli affari esteri:
              personale assunto con contratto ai sensi degli articoli
          11, 12 e  13  della  legge  17  luglio  1970,  n.  569.  In
          relazione  al  collocamento nelle categorie non di ruolo di
          tale personale  non  si  applica  il  penultimo  comma  del
          presente articolo;
              traduttori  ed  interpreti  di  cui all'art. 24, ultimo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18;
              personale  "utilizzato"  presso  il dipartimento per la
          cooperazione   allo   sviluppo   per   esigenze    connesse
          all'attuazione   di   iniziative   sovvenzionate  ai  sensi
          dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre  1971,
          n. 1222;
              personale      utilizzato     presso     gli     uffici
          dell'amministrazione   centrale   retribuito    ai    sensi
          dell'articolo   23   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
              personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della
          legge 9  febbraio  1979,  n.  38,  in  servizio  presso  il
          dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.
             Ministero delle finanze:
              personale  incaricato  ai  sensi  dell'articolo  15 del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960,  n.
          103.
             Ministero dei lavori pubblici:
              personale  assunto con contratto ai sensi dell'articolo
          5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5
          e   6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
          settembre 1973, n. 1186.
             Ministero dei trasporti:
              personale  assunto  con  contratto  a  termine ai sensi
          dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.
             Ministero del bilancio e della programmazione economica:
              personale  assunto  a  contratto a tempo pieno ai sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973,  n.  428,
          convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
             Ministero     dell'industria,     del     commercio    e
          dell'artigianato:
              personale     della     segreteria     del     Comitato
          interministeriale prezzi che svolge prestazioni di  stabile
          collaborazione con le mansioni:
               ispettive,  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  15  settembre
          1947, n. 896;
              di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a
          presentazione di fattura.
             Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
              collocatori  a  contratto ai sensi degli articoli 4 e 5
          della  legge  16  maggio  1956,  n.   562,   e   successive
          modificazioni.
             Per  il  personale  a contratto in servizio al Ministero
          del bilancio e  della  programmazione  economica,  ai  fini
          della   determinazione   dello  stipendio  spettante  nella
          categoria   di   inquadramento,   si   ha   riguardo   alla
          retribuzione annua percepita al 1› luglio 1978 diminuita di
          un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo
          in   vigore   a  quella  data  dell'indennita'  integrativa
          speciale che, a partire dalla medesima data, e' corrisposta
          allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.
             Per  il  personale  assunto  ai  sensi  della  legge  29
          settembre 1962, n.  1483,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  degli  articoli  11,  12 e 13 della legge 17
          luglio  1970,  n.  569,  dell'articolo  17  della  legge  9
          febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27
          dicembre 1973, n. 838,  dell'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  settembre 1973, n. 1186,
          dell'articolo 5 della legge  24  dicembre  1969,  n.  1013,
          degli  articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e
          successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge
          24  luglio  1973,  n.  428, convertito nella legge 4 agosto
          1973, n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973,
          n.  825,  il  servizio  prestato anteriormente alla data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge  e'  considerato
          servizio  non di ruolo ai fini del successivo inquadramento
          in ruolo. Tale  inquadramento  non  potra'  comunque  avere
          decorrenza     giuridica     ed     economica    anteriore,
          rispettivamente, al 1› gennaio 1978 e al 1› luglio 1978.
             Il  personale del Ministero degli affari esteri, assunto
          ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge  17  luglio
          1970,  n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non
          di  ruolo  previste  dalla  tabella  I  allegata  al  regio
          decreto-legge  4 febbraio 1937, n. 100, potra' continuare a
          prestare   servizio   all'estero   occupando    posti    di
          cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o
          autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
             In  relazione  al  collocamento  nelle  categorie non di
          ruolo del personale  di  cui  al  presente  articolo,  sono
          ridotti  di  altrettante  unita' i contingenti dello stesso
          personale previsti dalle  norme  che  ne  hanno  consentito
          l'assunzione.
             Nei   confronti   del   predetto  personale  si  applica
          l'articolo 2 della  legge  4  febbraio  1966,  n.  32,  con
          riduzione  alla meta' dell'anzianita' di servizio richiesta
          per l'inquadramento che compete  nella  posizione  iniziale
          della qualifica di riferimento".

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