Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 278 del 19/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 21 luglio 1988 n. 170)
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunita' economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacita' di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilita' delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attivita' di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'articolo 4. 2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare e' quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunita' economica europea. 3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo e' stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi: a) Navi inferiori a 18 metri: Navi Navi aventi meno aventi piu' Stazza di 10 anni di 10 anni (tonnellate (lire giorna- (lire giorna stazza lorda) liere) liere) -- -- - Fino a meno di 20 . . . . . 135.000 110.000 Da 20 a meno di 50 . . . . 244.000 200.000 Da 50 a meno di 70 . . . . 310.000 232.000 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge n. 41/1982 reca il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - Il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 376 del 31 dicembre 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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