Legge Ordinaria n. 278 del 19/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 21 luglio 1988 n. 170)
Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  In  applicazione  della  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e del
regolamento  n.  4028  del  18  dicembre  1986  del  Consiglio  della
Comunita'  economica  europea,  allo  scopo  di  realizzare il riposo
biologico e l'adattamento della capacita' di produzione del  naviglio
peschereccio   all'effettiva  disponibilita'  delle  risorse  ittiche
pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima
con  reti  a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere
l'attivita' di pesca in periodi stabiliti con  decreto  del  Ministro
della marina mercantile di cui all'articolo 4.
  2.  Per  il  fermo  temporaneo  delle  navi indicate nel comma 1 il
Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere  per  gli
anni  1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare
e' quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18  dicembre  1986,
per  le  navi  con  i  requisiti  previsti  nel  regolamento  stesso,
commisurandone l'importo in lire italiane al cambio  ECU/lire,  nella
misura determinata annualmente dalla Comunita' economica europea.
  3.  Per  le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto
regolamento n. 4028, l'ammontare  del  contributo  e'  stabilito  con
decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile nei seguenti limiti
massimi:
    a) Navi inferiori a 18 metri:
 
                               Navi                        Navi
                           aventi meno                  aventi piu'
Stazza                     di 10 anni                   di 10 anni
(tonnellate               (lire giorna-                (lire giorna
stazza lorda)                liere)                       liere)
   --                          --                           -
Fino a meno di 20 . . . . .  135.000                     110.000
Da 20 a meno di 50  . . . .  244.000                     200.000
Da 50 a meno di 70  . . . .  310.000                     232.000
  4.  I  benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi
abilitate alla pesca oltre gli stretti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
             -   La   legge   n.   41/1982  reca  il  "Piano  per  la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
             -  Il  regolamento  CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18
          dicembre  1986,  relativo  ad  azioni  comunitarie  per  il
          miglioramento  e  l'adeguamento delle strutture nel settore
          della pesca e dell'acquacoltura, e' stato pubblicato  nella
          "Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee n. L 376 del
          31 dicembre 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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