Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 308 del 19/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 agosto 1988 n. 180)
Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.
Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilita' ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonche' alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura piu' favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 1, n. 3) del D.P.R. n. 695/1978 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana), e' il seguente: "3) Il punto 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 'Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta. La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli'". - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 695/1978 e' il seguente: "Art. 3. - La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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