Legge Ordinaria n. 308 del 19/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 agosto 1988 n. 180)
Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli
1, n. 3),  e  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
settembre  1978,  n.  695,  deve  essere  interpretata  nel senso che
l'esclusione  dell'applicabilita'   ai   prelievi   ed   alle   altre
imposizioni  dettate  nell'ambito della politica agricola comunitaria
nonche' alle relative imposizioni interne, della facilitazione per  i
dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura piu' favorevole
all'importatore, ha effetto esclusivamente  a  decorrere  dalla  data
dell'11    settembre    1976.    Conseguentemente   l'Amministrazione
finanziaria  non  procede  alla  riscossione  delle  differenze   dei
suddetti  prelievi  ed  imposizioni  derivanti da operazioni doganali
poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1, comma 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1, n. 3) del D.P.R. n. 695/1978
          (Modificazioni alle disposizioni preliminari  alla  tariffa
          dei   dazi   doganali   di  importazione  della  Repubblica
          italiana), e' il seguente:
             "3)  Il  punto 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
          'Quando dopo  la  data  indicata  nel  precedente  punto  1
          interviene  una  variazione  del  dazio, l'importatore puo'
          chiedere l'applicazione del dazio piu'  favorevole  purche'
          la   merce   non   sia  stata  gia'  lasciata  alla  libera
          disponibilita' dell'importatore  stesso.  La  domanda  deve
          contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
             La  facilitazione  di  cui  al  precedente  comma non si
          applica ai prelievi  agricoli  ed  alle  altre  imposizioni
          previste  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e
          nell'ambito  dei  regimi  specifici  applicabili,  a  norma
          dell'art.  235  del  trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica  europea,  a  talune   merci   risultanti   dalla
          trasformazione di prodotti agricoli'".
             -  Il  testo  dell'art.  3  del D.P.R. n. 695/1978 e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  La norma di cui al punto 2, secondo comma,
          dell'art. 6 delle disposizioni  preliminari  della  tariffa
          dei   dazi   doganali   di  importazione  della  Repubblica
          italiana,  quale  risulta  modificato  con  l'art.  1   del
          presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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