Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 309 del 19/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 agosto 1988 n. 180)
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e' il seguente: "Art. 2. - Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto speciale. Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia ".
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