Legge Ordinaria n. 32 del 08/02/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 febbraio 1988 n. 35)
Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  contributi  previsti dal primo e secondo comma dell'articolo
1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo
del  Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge
27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati,  per  i  porti  marittimi,  in
misura  non  superiore  rispettivamente  a  lire  4 e lire 6 per ogni
tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente
          legge,  della  quale  restano   invariati   il   valore   e
          l'efficacia.
 
           Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1279 del codice della navigazione,
          modificato con decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  26 aprile 1947, n. 547, con legge 27 febbraio
          1955, n. 66, e con la presente legge, e' il seguente:
             "Art.  1279  (Contributi  per il lavoro portuale). - Per
          provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del
          lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di
          minor traffico, il Ministro per le comunicazioni puo',  con
          decreto  da  emanarsi  di  concerto  con il Ministro per le
          finanze e  con  quello  per  le  corporazioni  imporre  uno
          speciale   contributo   a  carico  degli  speditori  e  dei
          ricevitori di merci, in misura non superiore a lire  4  nei
          porti  marittimi,  e  a  trenta nei porti della navigazione
          interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
             Parimenti,  per  provvedere  all'assistenza, alla tutela
          dell'integrita'  fisica   e   all'elevazione   morale   dei
          lavoratori  e  delle  loro  famiglie,  il  Ministro  per le
          comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori  e  dei
          ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo,
          in misura non superiore complessivamente a lire 6 per  ogni
          tonnellata di merce imbarcata o sbarcata".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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