Legge Ordinaria n. 334 del 25/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1988 n. 188 suppl. ord.)
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA RAPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
convenzione sul trasferimento delle persone  condannate,  adottata  a
Strasburgo il 21 marzo 1983.
 

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