Legge Ordinaria n. 341 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 agosto 1988 n. 189)
Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA:
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria
ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per
la  formazione  delle  commissioni  giudicatrici  per  i  giudizi  di
idoneita' a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per professore universitario ordinario o associato nei  casi
in  cui  le  operazioni  per  la  formazione  della commissione siano
iniziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della  legge  9
dicembre  1985,  n.  705,  anche  se  la conclusione delle operazioni
anzidette   e   la   nomina   della   commissione   siano    avvenute
successivamente.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica), come  modificato  dall'art.  5  della  legge  9
          dicembre 1985, n. 705, e' il seguente:
             "Art.  13  (Aspettativa  obbligatoria  per situazioni di
          incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in  materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario  e'  collocato  d'ufficio  in  aspettativa per la
          durata  della  carica,  del  mandato  o  dell'ufficio   nei
          seguenti casi:
               1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
               2)  nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
               3)   nomina   a  componente  delle  istituzioni  delle
          comunita' europee;
               4) (abrogato);
               5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
               6) (abrogato);
               7)  nomina  a  presidente  o  componente  della giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale;
               8) nomina a presidente della giunta provinciale;
               9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
              10)    nomina    alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore  delegato  di  enti  pubblici  a   carattere
          nazionale,  interregionale  o  regionale,  di enti pubblici
          economici, di societa' a partecipazione pubblica,  anche  a
          fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
          comunque direttive  di  enti  a  carattere  prevalentemente
          culturale  o  scientifico  e  la presidenza, sempre che non
          remunerata, di case editrici di pubblicazioni  a  carattere
          scientifico;
              11)  nomina  a direttore, condirettore e vice direttore
          di giornale quotidiano o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva;
              12)  nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale di
          partiti rappresentati in Parlamento;
              13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
          del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque  previsti  da
          altre  leggi  presso  le  amministrazioni  dello  Stato, le
          pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
             Hanno    diritto    a    richiedere    una   limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che
          ricoprano  la  carica  di  rettore, pro-rettore, preside di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio  di  corso di laurea, di componente del Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento  del Ministro della pubblica istruzione e non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
             Il   professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni di incompatibilita' di cui ai  precedenti  commi
          deve   darne   comunicazione,  all'atto  della  nomina,  al
          rettore, che adotta il  provvedimento  di  collocamento  in
          aspettativa  per  la  durata  della  carica,  del mandato o
          dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa  e'  corrisposto
          il  trattamento  economico previsto dalle norme vigenti per
          gli impiegati civili dello Stato che versano in  una  delle
          situazioni  indicate  nel  primo  comma.  E' fatto salvo il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,   n.   146.   In   mancanza   di   tali  disposizioni
          l'aspettativa e senza assegni.
             Il  periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
          sia senza assegni, e'  utile  ai  fini  della  progressione
          nella   carriera,   del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza  secondo  le  norme   vigenti,   nonche'   della
          maturazione  dello  straordinariato ai sensi del precedente
          art. 6.
             Qualora    l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non   comporti,   da   parte
          dell'ente,  istituto  o  societa', la corresponsione di una
          indennita' di carica si applicano, a far tempo dal  momento
          in   cui   e'  cominciata  a  decorrere  l'aspettativa,  le
          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966,  n.  1078.
          Qualora  si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11)
          e 12) del presente articolo, gli oneri  di  cui  al  n.  3)
          dell'art.  3  della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
          sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
             I  professori  collocati  in  aspettativa  conservano il
          titolo  a  partecipare   agli   organi   universitari   cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;  essi
          mantengono  il  solo  elettorato  attivo  per la formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche  accademiche  previste dal precedente secondo comma
          ed  hanno  la  possibilita'   di   svolgere,   nel   quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione  e  delle scuole a fini speciali, cicli di
          conferenze e di  lezioni  ed  attivita'  seminariali  anche
          nell'ambito  dei  corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
          con il titolare del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro
          preclusa  la  titolarita'.  E' garantita loro, altresi', la
          possibilita'  di  svolgere  attivita'  di   ricerca   anche
          applicativa,  con  modalita' da determinare d'intesa tra il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio  di  istituto o di dipartimento, ove istituito, e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni di concorso sono fatte salve le  situazioni  di
          incompatibilita'  che  si  verifichino successivamente alla
          nomina dei componenti delle commissioni.
             Il  presente  articolo  si  applica  anche ai professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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