Legge Ordinaria n. 349 del 10/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 16 agosto 1988 n. 191)
Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine  del  30  giugno  1988  concernente  le  agevolazioni
tributarie per la  formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'
contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25  del  decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991. 
  2. Il termine  per  la  presentazione  del  certificato  definitivo
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954,
n. 604, per beneficiare delle agevolazioni  tributarie  indicate  nel
comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si
applica anche ai rapporti tributari non  ancora  definiti  alla  data
indicata nel comma 1 dell'articolo 2. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia
          previdenziale e sanitaria per il contenimento  della  spesa
          pubblica,  disposizioni  per  vari  settori  della pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini".
             -  Il testo del secondo comma dell'art. 4 della legge n.
          604/1954   (Modificazioni   alle   norme   relative    alle
          agevolazioni  tributarie  a favore della piccola proprieta'
          contadina) e' il seguente:
             "In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al
          momento della registrazione,  ma  entro  un  anno  da  tale
          formalita'  l'interessato  deve  presentare all'ufficio del
          registro  il  certificato  definitivo,  attestante  che   i
          requisiti  richiesti  sussistevano  fin  dal  momento della
          stipula  dell'atto;  in  difetto  sono  dovute  le  normali
          imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente".

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