Legge Ordinaria n. 425 del 30/09/1988 (Pubblicata nella G. U del 7 ottobre 1988 n. 236)
Modifica all'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibili.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  lettera  b)  del  primo comma dell'articolo 3 della legge 7
ottobre 1957, n. 968, e' sostituita dalla seguente:
   "  b)  da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto
di  pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati
al pilotaggio di veicoli 'antisom' in dotazione ai reparti".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 settembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ZANONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             Il testo vigente del primo comma dell'art. 3 della legge
          n.  968/1957, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
             "I reparti dell'aviazione 'Antisom' sono costituiti:
               a) da personale dell'Aeronautica militare;
              b)  da  ufficiali della Marina militare in possesso del
          brevetto di  pilota  militare  rilasciato  dall'Aeronautica
          militare ed abilitati al pilotaggio di veicoli "antisom" in
          dotazione ai reparti;
               c)  da ufficiali della Marina militare in possesso del
          brevetto di osservatore dall'aeroplano;
               d) da personale del Corpo equipaggi militari marittimi
          (C.E.M.M.) delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in
          possesso   del   brevetto   di   'specialista  aeronautico'
          rilasciato dall'Aeronautica militare.
             Il   numero   dei  piloti,  degli  osservatori  e  degli
          specialisti della Marina militare e' stabilito con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica su proposta del Ministro
          per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro".
 
                           ________________
 

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