Legge Ordinaria n. 45 del 26/02/1988 (Pubblicata nella G. U del 29 febbraio 1988 n. 49)
Proroga al 31 marzo 1988 del termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525,  per
l'esercizio provvisorio  del  bilancio  delle  Amministrazioni  dello
Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli  stati  di  previsione
presentati alle Camere e con le disposizioni e modalita' previste nel
relativo disegno di legge, e' prorogato fino  a  quando  il  bilancio
stesso sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988. 
  2. Ai soli  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre
1964, n. 1333, si fa riferimento al totale  complessivo  delle  spese
correnti e in conto capitale  risultanti  dal  disegno  di  legge  di
bilancio integrato dalle successive note di variazioni. 
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
             Il  termine  stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n.
          525, era fissata alla data 29 febbraio 1988.
          Nota all'art. 1, comma 2:
             Il  testo  dell'art.  2 del D.Lgs. n. 544/1948 (Norme in
          materia di anticipazioni al Tesoro  da  parte  della  Banca
          d'Italia) e' il seguente:
             "Art. 2. - Ogni qualvolta dalla situazione mensile della
          Banca d'Italia risulti che  il  conto  corrente  aperto  al
          Tesoro  per  il  servizio  di  Tesoreria  provinciale abbia
          raggiunto  uno  sbilancio  a  debito  del  Tesoro  pari  al
          quindici  per cento del complessivo importo degli originari
          stati di previsione della spesa effettiva e dei  successivi
          stati  di  variazione,  la Banca d'Italia e' tenuta a darne
          immediata comunicazione al Ministro per  il  tesoro  per  i
          provvedimenti del caso.
             Trascorsi  venti  giorni  dalla  comunicazione  suddetta
          senza che lo sbilancio a debito sia sceso al di  sotto  del
          quindici  per  cento indicato al precedente comma, la Banca
          d'Italia non dara' corso a ulteriori prelevamenti sul detto
          conto  fino  a  quando,  a  seguito  di incassi di somme di
          pertinenza del Tesoro o di versamenti  dal  medesimo  fatti
          sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del
          detto quindici per cento".
             L'articolo  unico  della  legge  n.  1333/1964  ha cosi'
          disposto:  "A  decorrere  dall'anno  finanziario  1965   la
          percentuale  di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n.
          544, e' ridotta dal 15 per cento  al  14  per  cento  e  va
          riferita  all'ammontare delle spese correnti e di quelle in
          conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle
          successive variazioni".

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