Legge Ordinaria n. 460 del 27/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 3 novembre 1988 n. 258)
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e
medicina nucleare  devono  garantire,  sulla  base  delle  conoscenze
tecnologiche  attuali,  la massima protezione e la minima esposizione
possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
  2.  Al  personale  medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1
dell'articolo 58 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
maggio  1987,  n.  270,  l'indennita'  mensile  lorda  di  L. 30.000,
corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e'  aumentata
a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988.
  3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che
sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a  rotazione,
in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da
quelle  svolte  dal  personale  di  cui  allo  stesso  comma  2,   e'
corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal
1›  gennaio  1988.  L'individuazione  del  predetto  personale  sara'
effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58
del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
  4.  I  successivi  eventuali  adeguamenti dell'indennita' di cui ai
commi 2 e  3  del  presente  articolo  saranno  determinati  mediante
contrattazione  collettiva  alla  scadenza prevista per i rinnovi dei
contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1, comma 2:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  58 del D.P.R. n.
          270/1987  (Norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
          dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa
          al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
          nazionale), e' il seguente:
             "Art.  58 (Indennita' di rischio da radiazioni). - 1. Al
          personale medico e  tecnico  di  radiologia  sottoposto  in
          continuita'  all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
          apparecchiature radiologiche in maniera  permanente,  viene
          corrisposta una indennita' di 'rischio da radiazione' nella
          misura unica mensile lorda di  L.  30.000  ai  sensi  della
          legge  28  marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e
          integrazioni".
             -  La  legge n. 416/1968 reca: "Indennita' di rischio da
          radiazione per i tecnici di radiologia medica".
 
          Nota all'art. 1, comma 3:
             Il testo del comma 4 dell'art. 58 del D.P.R. n. 270/1987
          e' il seguente:
             "4.  L'accertamento del personale non compreso nel comma
          1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato  da  una
          apposita  commissione presieduta dal coordinatore sanitario
          e  composta  dal  responsabile  dell'unita'  operativa   di
          medicina  nucleare  o  radiologica,  da  un  rappresentante
          designato   dalle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
          dell'accordo  recepito nel presente decreto e da un esperto
          qualificato nominato dal comitato  di  gestione  od  organo
          corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti".
 
                           _______________
 

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