Legge Ordinaria n. 47 del 29/02/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 marzo 1988 n. 50)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  ed  interventi   di
carattere  assistenziale  ed economico, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
 "Art.  4-bis.  -  1.  La  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere,  nell'arco  triennale  1988-1990,  ai   comuni   ed   alle
amministrazioni  provinciali  mutui  per  seicento  miliardi annui da
impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprieta'
demaniale utilizzati per servizi pubblici".
  All'articolo 5:
   al comma 1, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
 "2.   Entro   lo  stesso  termine  e'  consentita  la  presentazione
dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del
Ministro  dell'interno  8  marzo  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, o la  sua
integrazione  per  procedere  alla  sanatoria  di errori materiali od
omissioni".
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
 "Art.  5-bis.  -  1.  E'  altresi'  prorogato al 31 dicembre 1988 il
termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  28  agosto  1984,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo  alle  'Modificazioni
al   decreto   ministeriale  6  luglio  1983  concernente  norme  sul
comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da  impiegarsi
nella  costruzione  di  teatri,  cinematografi  ed  altri  locali  di
spettacolo in genere', e successive modificazioni".
  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle
seguenti:  "fino  all'entrata  in  vigore  della  predetta  legge  di
riordino";
   il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  territorio  limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo
comma dell'articolo 2 della legge 1› dicembre  1948,  n.  1438,  deve
intendersi  la  residua  parte  del  territorio  della  provincia  di
Gorizia";
   al  comma  4,  le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1991";  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:    "Il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato provvedera', con proprio decreto, secondo i  criteri
adottati  per  la  zona  di  Gorizia, a disciplinare le modalita' del
regime agevolato di cui al presente comma".
 All'articolo 11:
   dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  -  Le  disposizioni  dell'articolo  15 del decretolegge 28
luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre  1981,  n.  536,  e  quelle dell'articolo 12 della legge 13
agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche  ai  manufatti
comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori
costruiti dallo Stato".
  All'articolo 13:
   al  comma  1,  sono  premesse  le  parole: "Salvo che per i comuni
sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con
annesso   programma  di  fabbricazione  ovvero  dotati  dei  suddetti
strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge  urbanistica
regionale,".
 L'articolo 15 e' soppresso.
  L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  18.  - 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle
opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale  nubifragio  abbattutosi
nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio
Calabria, e' autorizzata la spesa di lire  100  miliardi  per  l'anno
1987  a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato
di pari importo.
  2.  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile, sul
presupposto di un  programma  globale  degli  interventi  predisposto
dalla  regione  Calabria,  d'intesa con gli enti locali interessati e
sentito il Consiglio  dei  Ministri,  provvede  all'assegnazione  dei
fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.
  3.  A  favore  delle  imprese  industriali, commerciali, artigiane,
turistiche, alberghiere e della pesca,  nonche'  di  quelle  agricole
danneggiate   dall'evento   di   cui   al   comma   1,  si  applicano
rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della  legge  13
maggio  1985,  n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilita' finanziarie
sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988,  e  di  cui  alla
legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilita' finanziarie sono
integrate di lire 20  miliardi  per  l'anno  1988;  nonche',  per  le
imprese  industriali,  i  benefici previsti dagli articoli 5 e 5- bis
del  decreto-legge  19  settembre  1987,  n.  384,  convertito,   con
modificazioni,   dalla  legge  19  novembre  1987,  n.  470,  le  cui
disponibilita' sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.
  4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi 1 e 3, pari
rispettivamente a lire 100 miliardi per  l'anno  1987  e  a  lire  50
miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 1987, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per  l'anno  medesimo  utilizzando  l'accantonamento  'Riforma
della   legge   n.   46   del   1982  e  partecipazione  a  programmi
internazionali di ricerca e innovazione' e, quanto a lire 50 miliardi
per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  il  medesimo  anno finanziario, utilizzando parzialmente
l'accantonamento 'Interventi a favore della regione Calabria'.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
 "Art.  21-bis. - 1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68
della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40,  sesto  comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e' prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con  le
modalita' indicate nei citati articoli".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  29  dicembre  1987,  n.  534, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          304 del 31 dicembre 1987.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 24 marzo 1988.
 

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