Legge Ordinaria n. 471 del 31/10/1988 (Pubblicata nella G. U del 8 novembre 1988 n. 262)
Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  laureati  in  medicina e chirurgia immatricolati al relativo
corso  di  laurea  negli  anni   accademici   1980-1981,   1981-1982,
1982-1983,     1983-1984,    1984-1985,    abilitati    all'esercizio
professionale, hanno facolta' di  optare  per  l'iscrizione  all'albo
degli  odontoiatri  ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
  2. Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   2   della   legge  n.  409/1985
          (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria  e
          disposizioni  relative  al  diritto di stabilimento ed alla
          libera  prestazione  di  servizi  da  parte  dei   dentisti
          cittadini  di  Stati membri delle Comunita' europee), e' il
          seguente:
             "Art.   2.   -  Formano  oggetto  della  professione  di
          odontoiatria le attivita' inerenti alla  diagnosi  ed  alla
          terapia  delle  malattie ed anomalie congenite ed acquisite
          dei denti, della  bocca,  delle  mascelle  e  dei  relativi
          tessuti,  nonche'  alla  prevenzione ed alla riabilitazione
          odontoiatriche.
             Gli  odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti
          necessari all'esercizio della loro professione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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