Legge Ordinaria n. 521 del 05/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 12 dicembre 1988 n. 290)
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di  polizia  per
                      il quinquennio 1988-1992) 
 
  1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un  piano  di
interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare
riguardo  alle  regioni  Campania,  Calabria  e   Sicilia,   per   la
realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con  l'acquisto  di
immobili, nonche' per la realizzazione di mezzi tecnici e  logistici,
comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo  di  potenziare  ed
ammodernare le strutture e  le  dotazioni  della  polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia  di  finanza,  del
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel
quadro   del   coordinamento   e   della   pianificazione    previsti
dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 
  2. Il piano per gli interventi straordinari  di  cui  al  comma  1,
recante l'indicazione delle opere, delle  infrastrutture,  dei  mezzi
tecnici e logistici e delle altre  misure  necessarie,  e'  formulato
secondo  una  coordinata  e  comune  pianificazione  finanziaria  tra
l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma  dei  carabinieri,
il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di  custodia
ed il Corpo forestale dello Stato ed e' determinato con  decreto  del
Ministro dell'interno, sentito il Comitato  nazionale  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, di  cui  all'articolo  18  della  legge  1›
aprile 1981, n. 121. 
  3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa
complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in  ragione  di
lire 60 miliardi per il 1988 e di  lire  30  miliardi  per  il  1989.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa  realizzazione  del
piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo. 
  4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono
essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro,  su  proposta
del  Ministro  dell'interno,  sentito  il  Ministro  delle   finanze,
dall'apposito capitolo 7901 dello stato di previsione  del  Ministero
delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi. 
  5. Con decreto del Ministro del tesoro, su  proposta  del  Ministro
dell'interno,  possono  essere  altresi'  trasferiti   dal   predetto
apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084,
2615, 2632, 2635 e 2754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1988 e 1989. 
  6. Agli  stanziamenti  autorizzati  con  il  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. 
 

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