Legge Ordinaria n. 554 del 29/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 gennaio 1989 n. 1)
Disposizioni in materia di pubblico impiego.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad  ordinamento
autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici,  le  unita'  sanitarie
locali, limitatamente  al  personale  non  sanitario,  e  le  aziende
pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere  ad
assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi
vacanti per cessazioni dal  servizio  comunque  verificatesi  dal  1›
gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale  e,  per
le  amministrazioni  che   non   hanno   effettuato   l'inquadramento
definitivo, in ciascuna qualifica funzionale. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  il
Ministro del  tesoro,  saranno  individuati  gli  enti  pubblici  non
economici  che,  per  ridotte  dimensioni  strutturali   e   per   la
specificita' dell'attivita' svolta,  possono  essere  esentati  dalle
limitazioni di cui al comma 1. 
  3. Le province, i comuni, le comunita' montane e  i  loro  consorzi
possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun  profilo  nei
limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per  cessazioni  dal
servizio comunque verificatesi dal 1  gennaio  1988  e  non  coperti.
Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal  1
gennaio 1988 e non coperti, relativi: 
    a) a profili professionali il cui organico  complessivo  non  sia
superiore a due unita'; 
    b) agli stessi enti con popolazione inferiore a  10.000  abitanti
ed ai loro consorzi. 
  4. Tutte le predette assunzioni possono  effettuarsi  a  condizione
che  sia  stata  data  attuazione  alla  disciplina  della  mobilita'
prevista dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
agosto 1988, n. 325, che, ove  sopravvenute  esigenze  lo  rendessero
necessario, potra' essere modificato o integrato  con  altro  analogo
decreto. 
Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  con  proprio  decreto,  di
concerto con il Ministro del  tesoro,  disciplina  il  trasferimento,
agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei  fondi
relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento
del  personale  sottoposto  a  mobilita'.  Per   le   amministrazioni
provinciali ed i comuni della regione siciliana  resta  fermo  quanto
disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio  1988,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. 
  5. Possono comunque effettuarsi assunzioni  per  i  posti  messi  a
concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il  30
settembre 1988. 
  6. Le unita' sanitarie  locali  sono  autorizzate  ad  assumere  il
personale  necessario  a  coprire  i  posti  oggetto   di   specifica
autorizzazione in deroga gia' concessa dalla  regione,  entro  il  30
settembre 1988, secondo le procedure previste dalla  legge  11  marzo
1988, n. 67. 
  7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente
legge per la copertura di posti per  i  quali  non  e'  richiesto  un
requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere
espletati solo se  sono  iniziate  le  prove.  Negli  altri  casi  la
copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'articolo 4 del
decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 
  8. Sono altresi' consentite  le  assunzioni  obbligatorie  relative
alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n.  686,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  2  aprile  1968,  n.  482.  Per  le
assunzioni di  cui  alla  predetta  legge  2  aprile  1968,  n.  482,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della
legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  9. Le  amministrazioni  possono  altresi'  assumere  personale  per
esigenze  stagionali,  temporanee   e   straordinarie,   secondo   le
disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa  media  annuale
sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo. 
  10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei  ruoli
del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo  del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica  possono  essere  ricoperti
senza alcuna limitazione. 
  11. Il personale i cui profili professionali o  le  cui  qualifiche
funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle
operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure  di  cui
al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta,  nell'ambito
della  stessa  amministrazione,  secondo  le  norme  del   rispettivo
ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di  altro  comparto,
sulla  base  dei  criteri  che  saranno  definiti,  entro  tre   mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 4:
             -  Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, concerne procedure
          per l'attuazione del  principio  di  mobilita'  nell'ambito
          delle pubbliche amministrazioni.
             -  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L. n. 19/1988 (Misure
          urgenti in materia di opere pubbliche e di personale  degli
          enti locali in Sicilia) e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni
          della regione siciliana possono procedere ad assunzioni  di
          personale  nei  posti  vacanti  in  organico,  alla data di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  nel  limite  del
          trenta  per  cento  delle  stesse  vacanze  organiche,  con
          arrotondamento all'unita', previa detrazione  delle  unita'
          di personale non di ruolo.
             2.  La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al cento
          per  cento  nelle  qualifiche  funzionali  superiori   alla
          quinta.
             3. Resta salva la competenza della regione in materia di
          procedure   concorsuali   e    loro    accelerazione.    Al
          finanziamento  dell'onere provvede la regione siciliana con
          propria  legge,  salva   la   eventuale   definizione   del
          contributo  dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari
          tra lo Stato medesimo e la regione siciliana".
          Nota all'art. 1, comma 6:
             La  legge n. 67/1988 reca disposizioni per la formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge
          finanziaria 1988).
          Note all'art. 1, comma 7:
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato  dall'art.  4,  commi  4- bis e 4-quinquies, del
          D.L. n. 86/1988, e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  - 1. Le amministrazioni dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima  viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consigio dei Ministri, da emanarsi  entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione del
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  Corpi  civili
          militarmente ordinati".
            -  Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche' il potenziamento del sistema
          informatico del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale)  prevede  che:  "L'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987,  n.  56,  trova  applicazione  anche  nei   casi   di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della  Repubblica  31  marzo  1971,  n.  276,  e
          dall'art.  6  della  legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' in
          ogni altro caso di assunzioni a  termine  consentite  nelle
          regioni  a  statuto ordinario, nelle province, nei comuni e
          nelle unita' sanitarie locali".
             Il  D.P.R. n. 276/1971 soprarichiamato reca: "Assunzioni
          temporanee di personale  presso  le  amministrazioni  dello
          Stato".
             -  L'art.  6  della  legge  n. 70/1975 (Disposizioni sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del  personale  dipendente),  richiamato  nel  comma 4- ter
          sopra riportato, e' cosi' formulato:
             "Art.  6  (Personale straordinario). - Gli enti pubblici
          possono procedere, per esigenze  di  carattere  eccezionale
          adeguatamente   motivate,   ad   assunzioni  temporanee  di
          personale straordinario  con  l'osservanza  delle  seguenti
          condizioni e modalita':
               a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate
          da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
               b)  il  personale straordinario non puo' essere tenuto
          in servizio per un periodo  di  tempo,  anche  discontinuo,
          complessivamente   superiore  a  novanta  giorni  nell'anno
          solare, al compimento dei quali il rapporto e'  risolto  di
          diritto;
               c)  il  personale cessato dal servizio non puo' essere
          nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non
          siano  trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo
          complessivo indicato nella precedente lettera b).
             Per  l'assunzione  di  detto personale gli enti pubblici
          devono chiedere all'ufficio di collocamento competente  per
          territorio,  l'elenco  dei disoccupati della specialita' da
          assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno
          la  facolta'  di  sottoporre  ad  opportuni  esperimenti il
          personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.
             Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in
          deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  presente   ed   al
          precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto,
          salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.
             Gli  incarichi  professionali,  che  non  danno  luogo a
          rapporti  di  lavoro  subordinato,   sono   esclusi   dalla
          disciplina della presente legge.
             Non   possono   comunque   essere  attribuiti  incarichi
          professionali  ai  dipendenti  dell'amministrazione   dello
          Stato,  anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi
          delle norme sull'esodo volontario, di cui  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n.  748, ed ai
          dirigenti di enti pubblici collocati a riposo".
          Note all'art. 1, comma 8:
             -  La  legge n. 594/1957 concerne norme sul collocamento
          obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
             -   La   legge  n.  686/1961  riguarda  il  collocamento
          obbligatorio  dei   massaggiatori   e   massofisioterapisti
          ciechi.
             - La legge n. 482/1968 reca la disciplina generale delle
          assunzioni     obbligatorie     presso     le     pubbliche
          amministrazioni.
             -  Si  trascrive  il  testo dei commi 1 e 2 dell'art. 24
          della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
             "1.   Per  l'anno  1988  e  per  quelli  successivi,  le
          amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli
          enti  pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e
          Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle  ricerche,
          del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
          sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
          della  provincia  di  Trieste,  dell'Istituto  nazionale di
          fisica  nucleare,  della  Commissione  nazionale   per   le
          societa'  e  la  borsa,  degli enti pubblici economici e di
          quelli che esercitano attivita' creditizie,  nonche'  degli
          enti ed istituti di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti
          locali  e  le  loro aziende, le unita' sanitarie locali, le
          aziende pubbliche  in  gestione  commissariale  governativa
          possono    procedere    ad    assunzioni    di    personale
          subordinatamente  all'avvenuto  accertamento  dei   carichi
          funzionali  di  lavoro  e  alla  conseguente  utilizzazione
          dell'istituto della mobilita', ai  sensi  dell'art.  6  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
          n. 13, e di quanto previsto in  materia  negli  accordi  di
          comparto o nei contratti collettivi di lavoro.
             2.  Possono  comunque  effettuarsi  assunzioni per posti
          messi  a  concorso  per  i  quali  sia  stata  formata   la
          graduatoria  di  merito o effettuata la selezione di cui al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
          settembre  1987,  n.  392,  entro  il 31 dicembre dell'anno
          precedente  e  le  assunzioni  obbligatorie  relative  alle
          categorie  di  cui  alle  leggi  14  luglio 1957, n. 594, e
          successive modificazioni ed integrazioni, 21  luglio  1961,
          n.  686,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 2
          aprile 1968, n. 482, nonche' quelle  di  cui  all'art.   6,
          comma  11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
          limitatamente al  Ministero  di  grazia  e  giustizia.  Per
          l'anno  1988,  alle  assunzioni  di personale per il quale,
          alla data di entrata in vigore della presente legge,  siano
          stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate
          le prove, si applicano le disposizioni dell'art.  16  della
          legge  28  febbraio  1987,  n.  56, sempre che ricorrano le
          condizioni previste dal comma 1 dell'art. 16  della  citata
          legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui
          alla citata legge 2 aprile  1968,  n.  482,  devono  essere
          sottoposti   alla   visita  medica  prevista  dal  comma  1
          dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre
          1983, n. 638, anche i soggetti  che  abbiano  un  grado  di
          invalidita'  superiore  al  50  per  cento.  La  visita  e'
          disposta entro il  trentesimo  giorno  dalla  decisione  di
          avviamento  al  lavoro e in mancanza di essa non si procede
          all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle  assunzioni
          obbligatorie  di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968,
          n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado
          di  mutilazione  o invalidita' del soggetto, dell'idoneita'
          del soggetto allo svolgimento delle  mansioni  relative  al
          posto  di  ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti
          per   l'accesso   al   pubblico   impiego,   salvo   quello
          dell'idoneita' fisica".

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