Legge Ordinaria n. 556 del 30/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 gennaio 1989 n. 1)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti
e  straordinarie  per  la  realizzazione  di  strutture   turistiche,
ricettive e tecnologiche, e' convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
 All'articolo 1: 
   al comma 2, lettera a), le parole: "alla  creazione  di  parchi  e
spazi verdi, alla ristrutturazione di  aree"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla realizzazione  di  parchi  urbani  e  verde  pubblico
attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree"; 
   al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  parole:  "che
devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di  cui
all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217"; 
   al comma 4, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
   " l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli  ambientali,
paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli  strumenti
urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del  consiglio  comunale
adottata ai sensi  dell'articolo  1,  quarto  comma,  della  legge  3
gennaio 1978, n. 1, nel  caso  di  opere  pubbliche  o  di  interesse
pubblico". 
 All'articolo 2: 
   al comma 3, dopo le parole: "atti di concessione,", sono  aggiunte
le seguenti: "che  prevedano  tra  l'altro  i  termini  di  inizio  e
ultimazione dei lavori e le relative penali,"; 
   il comma 5 e' soppresso. 
  All'articolo 3, al comma 5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Il Ministro del turismo e dello  spettacolo  provvede  alla
ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti  da
contrarre e alla  stipula  delle  convenzioni  con  gli  istituti  di
credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto". 
  All'articolo 4: 
   al comma  2,  dopo  le  parole:  "ai  comuni",  sono  aggiunte  le
seguenti: "nonche' al CONI per gli interventi  connessi  allo  stadio
Olimpico di Roma, ai sensi del  comma  5  dell'articolo  2-  bis  del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 marzo  1987,  n.  65,";  e  la  parola  "decennali"  e'
sostituita dalla seguente: "ventennali"; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
   "4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per  l'utilizzazione
delle somme assegnate alle regioni e province autonome  di  Trento  e
Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217,  in
conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, e' prorogato al  31  dicembre
1989. Entro il medesimo termine possono essere  utilizzate  le  somme
assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987. 
   4-ter. Per le somme di cui al  comma  4-bis,  il  termine  per  la
presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217,  e'  fissato  al  mese  di  marzo
dell'anno 1990". 
 All'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
 "4. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo  scopo
di rendere l'informazione sul traffico e  sulla  viabilita'  adeguata
alle esigenze di sicurezza stradale  e  di  orientamento  dei  flussi
veicolari e ferme restando le  rispettive  competenze  di  legge,  il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'interno,  e'  autorizzato  ad  istituire  e  regolamentare,  con
proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attivita': 
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico  e
sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili
alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c)  elaborazione
e  realizzazione  di  campagne  sulla  sicurezza  stradale.  Per   la
realizzazione di detti fini il  centro  di  coordinamento  si  avvale
anche  della  struttura  'Viaggiare  informati',  gia'  istituita  da
polizia stradale, ANAS, Autostrade  s.p.a.  e  RAI,  operante  presso
l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata  e
potenziata. 
Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative  necessarie  alla
tutela della qualita' di ricezione del servizio da parte  dell'utenza
automobilistica.  Il  centro  di  coordinamento  e'   autorizzato   a
stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le  concessionarie
autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili
al funzionamento del centro". 
  All'articolo 6, al comma 2, le parole: "per  gli  anni  successivi"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989 e 1990". 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CARRARO, Ministro del turismo e 
                                  dello spettacolo 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  4  novembre  1988,  n.  465,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          259 del 4 novembre 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 31 gennaio 1989.

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