Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 559 del 30/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 3 gennaio 1989 n. 2)
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell'intero art. 16 della legge n. 1084/1971, come sostituito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 61/1987: "Art. 16. - Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando: 1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo; 2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio; 3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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