Legge Ordinaria n. 561 del 30/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 5 gennaio 1989 n. 4)
Istituzione del Consiglio della magistratura militare.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito, con sede in Roma, il Consiglio della  magistratura
militare, di cui fanno parte: 
    a)  il  primo  presidente  della  Corte  di  cassazione,  che  lo
presiede; 
    b)  il  procuratore  generale  militare  presso   la   Corte   di
cassazione; 
    c) cinque componenti  eletti  dai  magistrati  militari,  di  cui
almeno uno magistrato militare di cassazione; 
    d) due componenti estranei  alla  magistratura  militare,  scelti
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni
di esercizio professionale; uno di essi e' eletto dal Consiglio  vice
presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare  non
possono   esercitare   attivita'   professionale   suscettibile    di
interferire con le funzioni della magistratura militare  ne'  possono
esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero
contro l'amministrazione militare. 
  2. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un
comitato di presidenza composto dal primo presidente della  Corte  di
cassazione, che lo presiede, dal componente di cui  alla  lettera  d)
del comma  1  eletto  vice  presidente  e  dal  procuratore  generale
militare  presso  la  Corte  di  cassazione.  Il  comitato   promuove
l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. 
  3.  Il  Consiglio  ha,  per  i  magistrati  militari,   le   stesse
attribuzioni previste per il Consiglio superiore della  magistratura,
ivi  comprese  quelle  concernenti   i   procedimenti   disciplinari,
sostituiti al  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  al  procuratore
generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il  Ministro
della difesa e il procuratore generale militare presso  la  Corte  di
cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati
militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. 
Il procuratore  generale  militare  presso  la  Corte  di  cassazione
esercita le funzioni di  pubblico  ministero  e  non  partecipa  alle
deliberazioni. 
  4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per
la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno sei componenti,
di  cui  tre  elettivi.  A  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente. 
  5. Il Consiglio dura in carica quattro anni. 
  6. Per quanto  concerne  lo  stato  giuridico  dei  componenti  non
magistrati del Consiglio si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  e  successive
modificazioni.  Il  trattamento  economico  di  tali  componenti   e'
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro  e
alle  indennita'  dei  componenti  del  Consiglio   superiore   della
magistratura eletti dal Parlamento. 
  7. E' abrogato l'articolo 7 della legge  7  maggio  1981,  n.  180.
L'azione  disciplinare  nei  confronti  dei   giudici   militari   e'
esercitata dal Ministro  della  difesa  o  dal  procuratore  generale
militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi  ultimi
le disposizioni del comma 3. 
  8.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa, di concerto con il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,
sentito il Consiglio di Stato,  sono  emanate  le  norme  concernenti
l'ufficio di segreteria del Consiglio  della  magistratura  militare,
nonche' le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio
stesso e per la sua prima formazione e quelle  di  adattamento  delle
corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore  della
magistratura. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 195/1958 reca: "Norme sulla costituzione e
          sul   funzionamento   del   Consiglio    superiore    della
          Magistratura".
             -   Il   testo  dell'art.  7  della  legge  n.  180/1981
          (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare  di  pace),
          abrogato dall'art. 1, comma 7, della presente legge, era il
          seguente:
             "Art.   7   (Poteri   di   sorveglianza  sui  magistrati
          militari). - Il presidente della corte  militare  d'appello
          esercita   la  sorveglianza  sui  magistrati  militari  con
          funzioni giudicanti.
             Il  procuratore  generale  militare  presso  la Corte di
          cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari
          del pubblico ministero".

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