Legge Ordinaria n. 68 del 13/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 14 marzo 1988 n. 61)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia  di
controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
 All'articolo  1,  al  comma  3,  le  parole:  "30  giugno 1988" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1989".
 All'articolo   2,  al  comma  1,  le  parole  da:  "oltre  a  quelle
prescritte" fino a: "necessari alle  stesse"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "oltre  a quelle delle pertinenze strettamente necessarie,
con  un  massimo  di  tre  volte  rispetto   all'area   coperta   dal
fabbricato"; e le parole da: "L'atto di disponibilita'" fino a: "come
sopra  determinato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'atto   di
disponibilita',  regolato  con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima  di  anni  sessanta,  e'  stipulato
dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo
come sopra determinato".
 L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3. - 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:
  'Qualora  l'opera  abusiva  sia  stata  eseguita  od acquistata nel
territorio del comune  ove  il  richiedente  la  sanatoria  abbia  la
residenza,  o  in  comune  contermine,  per  essere  adibita  a prima
abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare  dell'oblazione  e'
ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non
sussistano  le  esclusioni  di  cui  ai  medesimi   commi   e   venga
sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
  Le  disposizioni  del  terzo  comma  si  applicano anche in caso di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione  degli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di  cui  allo
stesso terzo comma'".
 All'articolo 4:
   al   comma   1,  dopo  le  parole:  "tale  certificazione  non  e'
necessaria", sono  aggiunte  le  seguenti:  "se  non  e'  oggetto  di
richiesta motivata da parte del sindaco";
   al comma 3, al capoverso, dopo le parole: "sono determinati", sono
aggiunte le seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2,";
   al  comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "un progetto di", e'
aggiunta  la  seguente:   "completo";   e   dopo   le   parole:   "un
professionista abilitato", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi della
legge 2 febbraio 1974, n. 64,";
   al  comma  4,  secondo capoverso, dopo le parole: "il deposito del
progetto di", e' aggiunta la seguente: "completo";
   al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  "Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini
previsti dalla legge, il sindaco  ha  facolta'  di  fare  eseguire  i
lavori in danno degli inadempienti";
   al  comma 6, dopo le parole: "necessaria all'accatastamento", sono
aggiunte  le  seguenti:  "Trascorsi  trentasei  mesi   si   prescrive
l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti".
 All'articolo  6, al comma 1, dopo le parole: "legge 2 febbraio 1974,
n. 64,", sono aggiunte le seguenti:  ",  nonche'  i  procedimenti  di
esecuzione delle sanzioni amministrative".
 L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12.  - 1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e  successive  modificazioni,  e
del   decreto-legge   27   giugno   1985,  n.  312,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  il   parere
prescritto  dall'articolo  32,  primo  comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e' reso ai sensi del nono  comma  dell'articolo  82  del
decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27  giugno  1985,
n.  312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431.
  2.  All'articolo  32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, le parole: 'si intende reso in senso  negativo'  sono  sostituite
dalle  seguenti:  'il  richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto
della relativa amministrazione. Il parere non e' richiesto quando  si
tratti  di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle  misure
prescritte'".
 Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  12- bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso  che  l'esistenza  di
provvedimenti  sanzionatori,  anche se adottati a seguito di giudizio
di  ottemperanza,  ma  comunque  non  eseguiti,  non   impedisce   il
conseguimento della sanatoria".
  L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13.  -  1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle
indagini  finalizzate  al  rilevamento  della  consistenza  e   delle
caratteristiche  del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per
i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i  problemi  delle
aree urbane, nonche' le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero
edilizio,  urbanistico   ed   ambientale   delle   zone   interessate
dall'abusivismo,  attraverso  i piani di recupero di cui all'articolo
29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  predispone,  anche  sulla
base  di  indicazioni  delle  regioni  interessate,  un  programma di
interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed
urbanistico delle zone maggiormente interessate.
  2.  Il Ministro dei lavori pubblici individua altresi' le localita'
nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano  di
base  sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite
le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1
della  legge  3  gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare
intere zone degradate dall'abusivismo.
  3.  Con  la  relazione  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  9 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici
riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.
  4.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo,  pari  a lire 50
miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico  delle  disponibilita'
esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.
  5.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei  decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605, 9
dicembre 1986, n. 823, 9 marzo 1987, n. 71, 8 maggio 1987, n. 178,  9
luglio  1987, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, e 7 novembre 1987, n.
458.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli:VASSALLI
 

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