Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 81 del 16/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 21 marzo 1988 n. 67)
Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari.
Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre 1988. 2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore straniero e' tenuto a fornire prova all'autorita' di pubblica sicurezza che il suo ingresso in Italia e' avvenuto anteriormente alla data del 27 gennaio 1987.
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 16 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), e' il seguente: "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonche' i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione. 2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalita' sociale, provvedono a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento. 4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1. 5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potra' procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione. 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste. 7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno. 8. L'attivita' lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 e' riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreche' dichiarati ai sensi del comma 1. (Per la proroga di cui al presente comma si veda il comma 2 dell'art. 4 della legge qui pubblicata). 9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non e' punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data. 10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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