Legge Ordinaria n. 94 del 23/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 26 marzo 1988 n. 72)
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituita, per la durata di tre anni, a  norma  dell'articolo
82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta  con
il compito di: 
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e  delle  altre  leggi  dello  Stato,  nonche'  degli  indirizzi  del
Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; 
    b) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente azione dei pubblici poteri,  formulando  le  proposte  di
carattere  legislativo  ed  amministrativo  ritenute  opportune   per
rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello  Stato,  delle
regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese  internazionali
concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza  e
la cooperazione giudiziaria; 
    c) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue connessioni; 
    d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni  volta
che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 
  2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con  riferimento
alla  camorra  ed  alle  altre   associazioni   comunque   localmente
denominate, che abbiano le caratteristiche di cui  all'articolo  416/
bis del codice penale. 
 
                    AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e'
          stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
             - L'art. 82 della Costituzione cosi' recita: 
             "Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su  materie  di
          pubblico interesse. 
             A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti   una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione  d'inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni dell'autorita' giudiziaria". 
             - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
          misure  di  prevenzione  di   carattere   patrimoniale   ed
          integrazioni alle leggi  27  dicembre  1956,  n.  1423,  10
          febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione
          di una commissione parlamentare sul fenomeno della  mafia".
          - Il testo dell'art. 416-  bis  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
             "Art.  416  -bis  (Associazione  di  tipo  mafioso).   -
          Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da tre a sei anni. 
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da quattro a nove anni. 
             L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro  che  ne
          fanno parte si avvalgano della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri. 
             Se l'associazione e' armata si  applica  la  pena  della
          reclusione da quattro a dieci anni nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da cinque a quindici anni nei  casi  previsti
          dal secondo comma. 
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita' dell'associazione, di armi o materie  esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 
             Se  le  attivita'  economiche  di  cui   gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
             Nei confronti del condannato e' sempre  obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          Decadono inoltre di  diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli  albi
          di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui  il
          condannato fosse titolare. 
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camora e alle altre associazioni, comunque  localmente
          denominate, che valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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