Legge Ordinaria n. 108 del 18/03/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 marzo 1989 n. 73)
Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione
e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971,  n.  275,  modificato  dalla  legge 26 luglio 1975, n. 354, dal
decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  10  giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n.
215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' incrementata di  1.000
unita'  riservate  alle  vigilatrici penitenziarie (4› livello). Alla
copertura dei posti suddetti si provvede:
    a)  mediante  l'assunzione,  nella  misura  del  40 per cento dei
posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno contottanta
giorni  effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualita'
di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1971, n. 276, anche se sono
superati i limiti di eta'  per  l'assunzione,  secondo  le  modalita'
stabilite  dell'articolo  3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987,  n.  436,
fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;
    b)  mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento
dei posti, di coloro che, avendo partecipato a  concorsi  pubblici  a
posti  di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneita'. A
tal fine sara' predisposta una  graduatoria  nazionale  di  tutte  le
idonee  non  assunte  dei concorsi banditi con i decreti ministeriali
dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.
  2.  I  posti  che  non risultino coperti con le modalita' di cui al
comma 1 saranno oggetto  di  concorso  pubblico  secondo  le  vigenti
disposizioni.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Note all'art. 1:
             -  Il D.P.R. n. 275/1971 concerne la revisione dei ruoli
          organici del personale degli istituti di prevenzione e pena
          del Ministero di grazia e giustizia.
             -  Il  D.P.R.  n.  276/1971,  emanato  in  base a delega
          legislativa concessa dall'art. 25 della  legge  28  ottobre
          1970,   n.   775,  reca  norme  in  materia  di  assunzioni
          temporanee di personale  presso  le  amministrazioni  dello
          Stato.
             -   Il   testo   dell'art.   3   del  D.L.  n.  356/1987
          (Provvedimenti      urgenti      per      il      personale
          dell'Amministrazione della giustizia) e' il seguente:
             "Art.  3 (Assunzione di vigilatrici penitenziarie). - 1.
          Alla copertura del 30 per cento dei  posti  di  vigilatrice
          penitenziaria  disponibili  alla  data di entrata in vigore
          del presente decreto si provvede mediante  l'assunzione  di
          coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta
          giorni effettivi negli istituti di prevenzione  e  pena  in
          qualita'  di  vigilatrici  penitenziarie  straordinarie  ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo
          1971,  n.  276, anche se sono superati i limiti di eta' per
          l'assunzione.
             2.  La  graduatoria  sara'  formata in base al punteggio
          conseguito dagli aventi diritto a seguito di  un  colloquio
          su   materie   attinenti   alle   mansioni   proprie  delle
          vigilatrici penitenziarie. A parita' di  punteggio  avranno
          la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale
          di  giornate  di  lavoro   in   qualita'   di   vigilatrici
          penitenziarie  straordinarie; in caso di parita' di merito,
          si applica  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
             3.  La commissione esaminatrice per la valutazione della
          prova del colloquio e' composta ai sensi  dell'art.  9  del
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data
          10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190
          del  18  agosto  1986.  Sono  esclusi  dalla graduatoria di
          merito i candidati che  abbiano  conseguito  una  votazione
          inferiore a ventuno trentesimi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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