Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 123 del 03/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 11 aprile 1989 n. 84)
Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.
Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani. 2. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in Parma. 3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare: a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attivita' e alla vita di Giuseppe Verdi, nonche' delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano; b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza; c) sviluppa attivita' di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola; d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operativita' specialistica d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale; e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 290/1963, abrogata dall'art. 12 della presente legge, reca: "Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani". Con l'art. 1 della predetta legge n. 290/63, del quale si omette la pubblicazione, e' stato istituito l'Istituto in parola, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e ne sono stati determinati gli scopi. - La legge n. 123/1980 reca: "Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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