Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 126 del 03/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 13 aprile 1989 n. 86)
Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. 2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. 3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza. 4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza, purche' in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305". 2. Per gli oggetti gia' esonerati, ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge 5 febbraio 1934, n. 305, dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante e' tenuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico degli oggetti stessi - dei quali l'ufficio medesimo terra' registrazione - oltre a documentare che l'acquisto dal produttore o importatore e' avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ___________
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: L'art. 29 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), nel testo antecedente alla sostituzione operata dalla legge qui pubblicata, cosi' recitava: "Art. 29. - Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, sempreche' siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza". Note all'art. 1: - Per il precedente testo dell'art. 29 della legge n. 46/1968 si veda la nota al titolo. - La legge n. 305/1934 (Disciplina dei titoli dei metalli preziosi) e' stata abrogata dall'art. 36 della legge n. 46/1968. L'art. 9, lettera f), cosi' recitava: "9. Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo: (omissis) f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno dieci volte i valore del metallo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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