Legge Ordinaria n. 126 del 03/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 13 aprile 1989 n. 86)
Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli
preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934,  n.
305,  esistenti  presso  i  produttori  ed importatori possono essere
immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata  in  vigore
del regolamento di applicazione.
  2.  Trascorso  tale  termine  dette giacenze possono essere vendute
solo se munite dello  speciale  marchio  di  rimanenza  indicato  dal
regolamento  e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite
dal regolamento stesso.
  3.  Non  sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti
d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi  stabiliti
dalla  legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti
fino ad esaurimento senza necessita' di applicazione del  marchio  di
rimanenza.
  4.  Le  giacenze  di merce esistenti presso i commercianti potranno
essere parimenti vendute fino ad  esaurimento,  senza  necessita'  di
applicazione del marchio di rimanenza, purche' in regola con le norme
della legge 5 febbraio 1934, n. 305".
  2.  Per  gli  oggetti  gia'  esonerati,  ai  sensi dell'articolo 9,
lettera f), della legge 5 febbraio 1934,  n.  305,  dall'obbligo  del
marchio  e  del  titolo,  il  commerciante  e' tenuto, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  a  depositare
presso  il  competente ufficio del registro un elenco analitico degli
oggetti stessi - dei quali l'ufficio medesimo terra' registrazione  -
oltre  a  documentare  che l'acquisto dal produttore o importatore e'
avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo  29
della  legge  30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 aprile 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                             ___________
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             L'art.  29 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli
          e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi),  nel
          testo antecedente alla sostituzione operata dalla legge qui
          pubblicata, cosi' recitava:
             "Art. 29. - Le giacenze di materie prime e di oggetti di
          metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge  5
          febbraio  1934,  n.   305, esistenti presso i produttori ed
          importatori possono essere immesse in commercio  entro  tre
          anni  dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento di
          applicazione.
             Le   giacenze  di  merce  di  cui  al  precedente  comma
          esistenti presso  i  commercianti  possono  essere  vendute
          entro  il  termine  di cinque anni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
             Trascorsi  i termini previsti nei precedenti commi dette
          giacenze  possono  essere  vendute  solo  se  munite  dello
          speciale  marchio  di  rimanenza indicato dal regolamento e
          con le modalita' di applicazione che saranno stabilite  dal
          regolamento stesso.
             Non  sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi
          gli oggetti  di  argento  di  peso  inferiore  a  gr.  300,
          sempreche'  siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5
          febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino
          ad   esaurimento,  senza  necessita'  di  applicazione  del
          marchio di rimanenza".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  precedente testo dell'art. 29 della legge n.
          46/1968 si veda la nota al titolo.
             -  La  legge  n.  305/1934  (Disciplina  dei  titoli dei
          metalli preziosi) e'  stata  abrogata  dall'art.  36  della
          legge n. 46/1968. L'art. 9, lettera f), cosi' recitava:
             "9.  Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore
          e del titolo:
              (omissis)
              f)   i  gioielli  nei  quali  il  valore  delle  pietre
          preziose, perle fine  o  di  coltura  applicate  superi  di
          almeno dieci volte i valore del metallo".

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