Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 131 del 12/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 19 aprile 1989 n. 91)
Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Universita' di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Universita'.
Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Universita' di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Universita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'Universita' di Bologna e' concesso un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988, finalizzato allo sviluppo della informatizzazione, all'acquisto di attrezzature scientifiche per gli istituti e i dipartimenti, all'arricchimento degli archivi, delle biblioteche e dei musei dell'Universita' di Bologna, nonche' all'attribuzione di premi di studio per giovani laureati. 2. La gestione dei fondi di cui al comma 1 e' disciplinata in conformita' al comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 113, e dalla normativa emanata in attuazione del medesimo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 113/1987 (Celebrazioni del IX centenario dell'Universita' di Bologna) e' il seguente: "2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilita' pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidita' di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)