Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 133 del 11/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 22 aprile 1989 n. 94)
Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.
Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, e' sostituito dai seguenti: "Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria. Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 aprile 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 721/1954, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 1. - Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria 'movimento di capitali' dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria. Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076". - Il D.P.R. n. 1076/1976 approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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