Legge Ordinaria n. 133 del 11/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 22 aprile 1989 n. 94)
Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n.
721, e' sostituito dai seguenti:
  "Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito
all'inizio dell'anno finanziario tra le varie  capitanerie  di  porto
con  decreto  ministeriale  da  registrare  alla Corte dei conti e le
relative somme sono accreditate ad  apposita  contabilita'  speciale,
istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato ed intestata a ciascuna capitaneria.
  Alla  gestione  delle  predette assegnazioni sono estese, in quanto
applicabili, le disposizioni relative  al  fondo  scorta  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 aprile 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PRANDINI, Ministro della marina
                                  mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
      -------------------------------------------------------
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 721/1954, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Allo  scopo  di provvedere alle momentanee
          deficienze  di  fondi  presso  le  Capitanerie  di   porto,
          rispetto  ai  periodici accreditamenti sui vari capitoli di
          spesa, viene stanziata annualmente la somma  occorrente  in
          apposito  capitolo  della categoria 'movimento di capitali'
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          marina mercantile.
            Lo  stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene
          ripartito all'inizio dell'anno  finanziario  tra  le  varie
          capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare
          alla Corte dei conti e le relative somme  sono  accreditate
          ad  apposita  contabilita'  speciale,  istituita  presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato  ed
          intestata a ciascuna capitaneria.
             Alla  gestione  delle predette assegnazioni sono estese,
          in quanto applicabili, le disposizioni  relative  al  fondo
          scorta  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
          giugno 1976, n. 1076".
             -  Il  D.P.R.  n.  1076/1976  approva il regolamento per
          l'amministrazione  e  la   contabilita'   degli   organismi
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

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