Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 14 del 18/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1989 n. 22)
Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscano degli assegni medesimi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 26 della legge n. 285/1977 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e' il seguente: "Art. 26. - Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori: beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettivita'; ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego; servizi in materia di motorizzazione civile; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale. Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalita' e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su atorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. I comuni e le comunita' montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente. I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le modalita' di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento. Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione di progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste. Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato. La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali. I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione. I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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