Legge Ordinaria n. 141 del 17/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 26 aprile 1989 n. 96)
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n.
1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974,  n.
329, e' sostituito dal seguente:
  "Il  malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con
riso o con altri cereali, anche rotti o macinati  o  sotto  forma  di
fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul
peso complessivo del cereale impiegato".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   1   della  legge  n.  1354/1962
          (Disciplina igienica della produzione e del commercio della
          birra),  cosi'  come  modificato  dalla legge n. 329/1974 e
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  La  denominazione  "birra" e' riservata al
          prodotto  ottenuto  dalla  fermentazione   con   ceppi   di
          saccharomyces  carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae
          dei mosti preparati con malto di orzo anche  torrefatto  ed
          acqua, amaricati con luppolo.
             Il  luppolo  puo'  essere  utilizzato  anche in polvere,
          sotto forma di estratti o di concentrati.
             Il   Ministro  per  la  sanita',  con  proprio  decreto,
          stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei
          prodotti  innanzi  indicati,  ne  definisce le modalita' di
          lavorazione e prescrive i necessari controlli per le  varie
          fasi di produzione.
            Il  malto  d'orzo  puo'  essere  sostituito  con malto di
          frumento, con riso o  con  altri  cereali,  anche  rotti  o
          macinati  o  sotto  forma di fiocchi, fino alla percentuale
          massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del
          cereale impiegato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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