Legge Ordinaria n. 142 del 20/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 26 aprile 1989 n. 96)
Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  quarto  comma  dell'articolo  19 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:
  "Agli  esami  possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto
la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il testo dell'art. 19 del R.D. n. 1578/1933 (Ordinamento
          delle professioni di avvocato e  procuratore),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  19. - Nel mese di ottobre di ogni anno i consigli
          dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, ciascuno  per
          la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli
          iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso  degli
          affari   giudiziari,  indicano,  con  parere  motivato,  al
          Ministro di grazia e giustizia  il  numero  di  coloro  che
          potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei
          procuratori.
             Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del
          Consiglio   nazionale   forense,   stabilisce,   entro   il
          successivo  mese  di  dicembre, il numero massimo dei nuovi
          procuratori che complessivamente potranno  essere  iscritti
          nell'anno  seguente  negli  albi  dei tribunali compresi in
          ciascun distretto di corte d'appello e la loro ripartizione
          nei singoli albi.
             Con  lo  stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in
          cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.
            Agli  esami  possono partecipare i praticanti che abbiano
          compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del  mese
          di novembre".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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