Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 143 del 22/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 26 aprile 1989 n. 96)
Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.
Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. 2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza. 3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L. 100.000, ridotta della meta' se le violazioni sono commesse nei centri abitati. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 4. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza: a) le donne in stato di gravidanza; b) i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza; c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o di soccorso. 5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il diritto all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradle, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 7. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e' abrogato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.M. 29 marzo 1974 concerne: "Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento". I veicoli a motore della categoria M 1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. I veicoli a motore della categoria N 1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate. - Il testo vigente degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge n. 111/1988 (Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale) e' il seguente: "Art. 20. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori. 2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato I al decreto medesimo. Art. 21. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1 gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16, della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. (Omissis: v. in calce al presente articolo). 4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri. Il comma 3 del sopracitato articolo e' stato abrogato dal comma 7 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso cosi' recitava: "3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici". "Art. 22. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformita' con la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE. 2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982". "Art. 23. - 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. 3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. 4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. 5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. 6. Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942. 7. (Omissis: v. in calce al presente articolo). 8. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta". Il comma 7 del sopracitato articolo e' stato abrogato dal comma 4 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso era cosi' formulato: "7. Il conducente del veicolo e' responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila". - Il titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, diviso in due capi, riguarda norme sulla polizia stradale e disposizioni penali. L'art. 137 di detto testo unico, inserito nel capo I del richiamato titolo IX, cosi' recita': "Art. 137 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato, n.d.r.). L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre: a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni; b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno; c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d), spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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