Legge Ordinaria n. 143 del 22/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 26 aprile 1989 n. 96)
Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Dall'entrata  in vigore della presente legge il conducente ed i
passeggeri  occupanti  i  posti  anteriori dei veicoli a motore della
categoria  M  1,  di  cui all'allegato I del decreto del Ministro dei
trasporti  29  marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile  1974,  n.  105,  immatricolati a partire dal 1› gennaio 1978,
hanno  l'obbligo  di  indossare  le cinture di sicurezza in qualsiasi
situazione di marcia.
  2.  Il  conducente dei veicoli di cui alla presente legge e' tenuto
ad   assicurarsi   della  persistente  efficienza  delle  cinture  di
sicurezza.
  3.  Le  violazioni  delle disposizioni della presente legge e degli
articoli  20,  21,  22  e  23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono
punite  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L.
100.000,  ridotta  della  meta'  se  le  violazioni sono commesse nei
centri  abitati. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo
unico  delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. E' abrogato
il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
  4.   Fino   all'emanazione   dei   decreti  previsti  dal  comma  8
dell'articolo  23  della  legge  18 marzo 1988, n. 111, sono esentati
dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
    a) le donne in stato di gravidanza;
    b)   i   soggetti   invalidi   o  con  caratteristiche  somatiche
incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;
    c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o
di soccorso.
  5.  Nei  casi  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 4 il diritto
all'esenzione  deve  essere  dimostrato  con certificazione medica da
esibirsi  agli  organi  di cui all'articolo 137 del testo unico delle
norme   sulla   circolazione   stradle,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
  6.  Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  i  bambini  da  4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei
veicoli  delle  categorie M 1 e N 1, di cui all'allegato I del citato
decreto  del  Ministro  dei  trasporti  29  marzo 1974, devono essere
trattenuti  da  appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi
omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.
  7.  Il  comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111,
e' abrogato.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.M. 29 marzo 1974 concerne: "Norme relative alla
          omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi,
          nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento".
             I  veicoli a motore della categoria M 1 sono i veicoli a
          motore destinati al trasporto di persone ed  aventi  almeno
          quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad
          una tonnellata e aventi al  massimo  otto  posti  a  sedere
          oltre al sedile del conducente.
             I  veicoli a motore della categoria N 1 sono i veicoli a
          motore destinati  al  trasporto  di  merci,  aventi  almeno
          quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad
          una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate.
             -  Il testo vigente degli articoli 20, 21, 22 e 23 della
          legge n.  111/1988 (Norme sulla istituzione  della  patente
          di   guida   comunitaria   e   nuove  disposizioni  per  il
          conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e
          la sicurezza stradale) e' il seguente:
             "Art.  20.  - 1. I veicoli a motore della categoria M 1,
          di  cui  all'allegato  I  del  decreto  del  Ministro   dei
          trasporti   29   marzo   1974,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  105  del  23  aprile  1974,  immatricolati  a
          partire  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge, devono essere equipaggiati con cinture di  sicurezza
          in corrispondenza dei posti anteriori.
             2.  I  veicoli  a  motore  della  categoria  M 1, di cui
          all'allegato  I  del  citato  decreto  del   Ministro   dei
          trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1›
          gennaio 1978, devono essere  equipaggiati  con  cinture  di
          sicurezza  in  corrispondenza  dei posti anteriori entro un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
             3.  Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono
          essere  del  tipo   approvato,   recare   il   marchio   di
          omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei
          trasporti 28  dicembre  1982,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983,
          e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e  3.1.2
          dell'allegato I al decreto medesimo.
             Art. 21. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di
          cui all'allegato I del  citato  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti  del  29  marzo  1974, immatricolati prima del 1›
          gennaio 1978, devono essere  equipaggiati  con  cinture  di
          sicurezza  in  corrispondenza  dei  posti  anteriori  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             2.  Le  cinture  di  sicurezza di cui al comma 1 possono
          essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti,  munite
          o  meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le
          cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il
          marchio  di  omologazione  ai  sensi del regolamento n. 16,
          della     Commissione      economica      per      l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
             3. (Omissis: v. in calce al presente articolo).
             4.  Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture
          di sicurezza le  automobili  di  interesse  collezionistico
          iscritte negli appositi registri.
             Il  comma  3  del sopracitato articolo e' stato abrogato
          dal comma 7 dell'art. 1 della legge  qui  pubblicata.  Esso
          cosi'  recitava:  "3.  Le disposizioni relative all'obbligo
          dell'equipaggiamento  con  cinture  di  sicurezza  non   si
          applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i
          punti di attacco specifici".
             "Art. 22. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1 di
          cui all'allegato I del  citato  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti  del  29  marzo 1974, immatricolati dopo due anni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          devono  essere  equipaggiati  con  cinture  di sicurezza in
          corrispondenza di tutti  i  posti  a  sedere  previsti,  in
          conformita'  con la direttiva del Consiglio delle Comunita'
          europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.
             2.  Le  cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo
          approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi  del
          citato  decreto  del Ministro dei trasporti del 28 dicembre
          1982".
             "Art.  23. - 1. Decorso un anno dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, i bambini  minori  di  quattro
          anni,  occupanti  sia i sedili anteriori che posteriori dei
          veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del
          citato  decreto  del  Ministro  dei  trasporti del 29 marzo
          1974, devono  essere  trattenuti  da  appositi  sistemi  di
          ritenuta  conformi  ad  uno  dei  tipi omologati secondo la
          normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.
             2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, i bambini dai quattro ai  dieci  anni
          possono  occupare  i  posti  anteriori  dei  veicoli  delle
          categorie M 1 e N 1, soltanto  se  trattenuti  da  appositi
          sistemi  di  ritenuta  conformi  ad  uno dei tipi omologati
          secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.
             3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  conducente  ed  i   passeggeri
          occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1
          hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.
             4.  Dopo  due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i passeggeri occupanti i  posti  posteriori
          dei   veicoli  della  categoria  M  1  hanno  l'obbligo  di
          indossare la cintura di sicurezza.
             5.  Le  caratteristiche della cintura di sicurezza e dei
          sistemi  di  tenuta,  le  modalita'  di  omologazione,  gli
          accertamenti   della  conformita'  della  produzione  ed  i
          controlli dovranno essere  in  armonia  con  i  regolamenti
          emanati  in  materia  dall'Ufficio  europeo  delle  Nazioni
          Unite, Commissione economica per l'Europa.
             6.  Qualora  le caratteristiche e le modalita' di cui al
          comma 5 siano oggetto di direttive del  Consiglio  e  della
          Commissione  delle  Comunita'  europee  recepite in Italia,
          queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista
          dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.
             7. (Omissis: v. in calce al presente articolo).
             8.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
          Ministro  dei  trasporti  ed  il   Ministro   dell'interno,
          stabilisce,   con   propri   decreti,  i  casi  di  esonero
          dall'obbligo di indossare le  cinture  di  sicurezza  e  di
          utilizzare sistemi di ritenuta".
             Il  comma  7  del sopracitato articolo e' stato abrogato
          dal comma 4 dell'art. 1 della legge  qui  pubblicata.  Esso
          era  cosi'  formulato:  "7.   Il  conducente del veicolo e'
          responsabile delle violazioni alle  disposizioni  contenute
          nella  presente  legge,  relative  all'equipaggiamento  con
          cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro
          utilizzazione,  per  ciascuna  delle  quali  violazioni  e'
          punito  con  l'ammenda  da  lire   cinquantamila   a   lire
          duecentomila".   - Il titolo IX del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale,  approvato  con  D.P.R.   n.
          393/1959,  diviso in due capi, riguarda norme sulla polizia
          stradale e disposizioni penali. L'art.  137 di detto  testo
          unico,  inserito nel capo I del richiamato titolo IX, cosi'
          recita':  "Art. 137 (Espletamento dei  servizi  di  polizia
          stradale).  L'espletamento  dei servizi di polizia stradale
          previsti dall'art. 136  spetta,  in  via  principale,  agli
          ufficiali,   sottufficiali,   graduati   e   guardie  della
          specialita' polizia stradale del  Corpo  delle  guardie  di
          pubblica   sicurezza   (ora   Polizia  di  Stato,  n.d.r.).
          L'espletamento dei servizi  di  polizia  stradale  previsti
          dall'art.   130,  comma  primo, lettera a), spetta inoltre:
          a) ai  funzionari  dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle
          strade   statali,  dell'ispettorato  della  viabilita'  del
          Ministero  dei   lavori   pubblici,   del   genio   civile,
          dell'ispettorato  generale  della motorizzazione civile, ai
          funzionari del Ministero dell'interno addetti  al  servizio
          di  polizia  stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici
          delle province e dei comuni; b) agli ufficiali ed agenti di
          polizia  giudiziaria  indicati  nei  commi  primo e secondo
          dell'art. 221  del  codice  di  procedura  penale  ed  agli
          ufficiali  e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale,
          costituiti in forza di regolamenti approvati dal  Ministero
          dell'interno;  c)  agli  agenti  giurati dello Stato, delle
          province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni  di
          capo  cantoniere  stradale.   L'espletamento dei servizi di
          polizia stradale  previsti  dall'art.   136,  comma  primo,
          lettere  b),  c)  e  d),  spetta  inoltre  agli ufficiali e
          sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati  nel
          comma  secondo,  lettera  b),  del  presente articolo.  Con
          decreto del Ministro per l'interno di concerto  con  quelli
          per  i  lavori  pubblici  e per i trasporti e' stabilito il
          distintivo, del quale debbono essere  muniti  i  funzionari
          cui  spetta  la  prevenzione  e l'accertamento dei reati in
          materia di circolazione stradale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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