Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 183 del 18/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 maggio 1989 n. 120 suppl. ord.)
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni che seguono. 3. Ai fini della presente legge si intende: a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine; c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici; d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonche' il territorio che puo' essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di piu' corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore, e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorita' amministrativa. 4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano. 5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonche' principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'Art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'Art. 1: Il testo dell'Art. 117 della Costituzione e' il seguente: "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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