Legge Ordinaria n. 185 del 16/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 26 maggio 1989 n. 121)
Rifinanziamento delle agevolazioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'approvazione   delle   domande   presentate  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte
per esaurimento dei fondi, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire
330  miliardi  a  carico  delle  disponibilita'  del  Fondo  speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo  14  della
legge   17   febbraio   1982,  n.  46,  come  integrato  per  effetto
dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  2.  Ferme  restando le altre disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  3  ottobre  1987,  n. 399, per gli investimenti oggetto
delle domande di cui al comma 1, presentate da  imprese  non  ubicate
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6  marzo  1978, n. 218, il contributo concedibile,
commisurato ai costi ammissibili al netto dell'IVA, e' pari al:
    a) 25 per cento, per le imprese aventi meno di 100 dipendenti;
    b) 20 per cento, per le imprese aventi da 100 a 199 dipendenti;
    c) 10 per cento, per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano anche ai
contributi il cui onere grava sull'autorizzazione di spesa di lire 70
miliardi di cui all'articolo 15, comma 35, della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
  4.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' relative alla trattazione
delle domande di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato,  in  attesa  della  revisione  degli
organici   del   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato,  puo'  chiedere, dopo che sia stata data attuazione
alle procedure di mobilita' di cui alla legge 29  dicembre  1988,  n.
554,  ad  altre  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  ad
ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il
comando  del  personale  occorrente,  fino  ad  un  massimo di dodici
unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative restano a
carico  dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.
  5.  Il  comando di cui al comma 4 e' disposto dalle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,  o  dagli  enti
pubblici,  anche  economici,  nell'interesse e nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, per  riconosciute  esigenze  di  servizio  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per un
periodo  di  tempo  determinato,  rinnovabile  nel  caso  in  cui  le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
o gli enti pubblici,  anche  economici,  che  dispongono  il  comando
accertino il permanere delle predette esigenze.
  6.  Per  il  potenziamento  delle  strutture  dell'Ufficio centrale
brevetti   del   Ministero   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, comprese le spese per l'automazione dei servizi, e'
stanziata la somma di lire 4 miliardi per il  triennio  1989-1991.  A
tale  onere  si  fa  fronte  con le disponibilita' del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo  14  della
legge   17   febbraio   1982,  n.  46,  come  integrato  per  effetto
dell'articolo 15, comma 34, della legge 11  marzo  1988,  n.  67.  La
somma  di  lire  4  miliardi  e'  pertanto  iscritta  nello  stato di
previsione  dell'entrata  e  corrispondentemente   nello   stato   di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
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          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  qui
          trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L. n. 318/1987 (Norme
          urgenti  in  materia  di  agevolazioni   della   produzione
          industriale   delle   piccole   e   medie   imprese   e  di
          rifinanziamento degli interventi di politica mineraria)  e'
          il seguente:
             "Art.  1. - 1. I benefici previsti dall'articolo 1 della
          legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  sono  concessi  a favore delle piccole e
          medie   imprese   industriali,   individuate    ai    sensi
          dell'articolo  2, secondo comma, lettera f), della legge 12
          agosto 1977, n. 675 e delle imprese  artigiane,  singole  o
          associate,  per gli ordini complessivamente non inferiori a
          50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla  data
          del  3  aprile  1987,  per  l'acquisizione  delle  macchine
          operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con
          deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di:
               a)  sistemi  composti  da  una o piu' unita' di lavoro
          gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni  programmi, la progressione logica delle fasi del
          ciclo tecnologico destinate a svolgere  una  o  piu'  delle
          seguenti  funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
          montaggio,     manipolazione,     controllo,     trasporto,
          magazzinaggio;
               b)  sistemi  di  integrazione  di una o piu' unita' di
          lavoro composti da robot industriali o  mezzi  robotizzati,
          gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni programmi, la progressione logica delle fasi  del
          ciclo tecnologico;
               c)  elaboratori  elettronici  di  programmi  e di dati
          destinati al disegno automatico, alla  progettazione,  alla
          produzione     della     documentazione    tecnica,    alla
          programmazione  e  gestione  dei  flussi   produttivi,   al
          controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
               d)  pacchetti  di  programmi per l'utilizzazione delle
          macchine, degli elaboratori  e  dei  sistemi  di  cui  alle
          precedenti  lettere  a), b), e c). Le agevolazioni non sono
          ammissibili per i soli pacchetti di programma  ne'  per  la
          parte  di  costo  eccedente  quello  delle macchine e delle
          apparecchiature stesse.
             2.  I  contributi  concessi  ad  ogni singola impresa ai
          sensi del comma 1 non possono superare  l'importo  di  lire
          350  milioni,  elevato  a  600 milioni nei territori di cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          6  marzo  1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai
          sensi del comma 1, relativa agli investimenti di  cui  alla
          lettera  d), non puo' superare il venticinque per cento del
          contributo totale.
             3.   Le  modalita',  i  tempi  e  le  procedure  per  la
          presentazione  delle  domande  e  per  la  concessione  dei
          benefici   sono   stabiliti   con   decreto   del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
             4.  I beni acquisiti con i contributi di cui al presente
          decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
          un  periodo  di  tre  anni  dalla consegna dei beni stessi.
          L'inosservanza  del  divieto  determina   la   revoca   del
          contributo.
             5.   Nei   casi   di  restituzione  del  contributo,  in
          conseguenza della revoca, le  imprese  debbono  versare  il
          relativo  importo  maggiorato di un interesse pari al tasso
          ufficiale di  sconto  vigente  alla  data  del  decreto  di
          liquidazione del contributo.
             6.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
          settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696,  e  di
          cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile
          1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          giugno 1984, n. 212.
             7.  Le  domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1
          del decreto-legge 1› giugno  1987,  n.  212,  si  intendono
          confermate".
             -   Il   testo  dell'art.  14  della  legge  n.  46/1982
          (Interventi  per  i  settori  dell'economia  di   rilevanza
          nazionale) e' il seguente:
             "Art.  14.  -  Presso  il  Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   'Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli  interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
          priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze  generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
             - Si riporta il testo dell'art. 15, commi 34 e 35, della
          legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
             "34.  Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la
          ristrutturazione  e  riconversione  industriale,   di   cui
          all'art.  3  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  non
          utilizzate entro il  31  luglio  1988,  affluiscono  ad  un
          apposito  capitolo  dello  stato di previsione dell'entrata
          per  il  1988,  per  essere  assegnate  al  Fondo  speciale
          rotativo  per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo
          14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.  Le  somme  che  si
          rendessero    disponibili    presso   il   Fondo   per   la
          ristrutturazione e riconversione industriale a  seguito  di
          rinuncia   delle   imprese   interessate   sono  egualmente
          trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica,  con  la
          procedura di cui al precedente periodo.
             35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le
          modalita'  ed  i  criteri  ivi  indicati,  e'   autorizzata
          l'ulteriore  spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di
          lire 30 miliardi per l'anno 1989".
             -  L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  1.  (Sfera  territoriale  di  applicazione). - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi  territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
             -  La  legge  n.  554/1988  concerne:  "Disposizioni  in
          materia di pubblico impiego".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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