Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 193 del 24/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 maggio 1989 n. 123)
Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I benefici di cui all'articolo 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le seguenti decorrenze: a) ai fini giuridici dal 1 luglio 1972, cosi' come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva; b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17. 2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioe' quelle di concetto, tecniche e amministrative. 3. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 14- bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata. 4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza. 5. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed avente uguale anzianita' di servizio. 6. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il comma 14- bis dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984, aggiunto dalla legge di conversione n. 17 del 1985, prevede quanto segue: "14- bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, (Per il titolo si veda nelle note all'art. 1, n.d.r.), sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 14- bis dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 si veda la nota al titolo. - Il D.P.R. n. 319/1972 concerne il riordinamento delle ex carriere speciali. - La legge n. 17/1985 di conversione del D.L. n. 853/1984 e' stata pubblicata nell'edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale di domenica 17 febbraio 1985 ed e' entrata in vigore il 18 febbraio 1985. - L'art. 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, cosi' recita: "Art. 172 (Attribuzioni). - Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilita' della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti".
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